ISLANDA – A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (1) («l’accordo»), le autorità islandesi hanno presentato un’indicazione geografica supplementare da proteggere nell’ambito dell’accordo. La Commissione europea sta valutando se tale indicazione geografica debba essere protetta ai fini dell’accordo. La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata. Íslenskt Lambakjöt DOP – Classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie)
Fonte: GUUE C del 30/11/2023