Nel quadro dei negoziati in corso con il Giappone per un accordo di libero scambio (in prosieguo, «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità giapponesi hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, l’elenco di indicazioni geografiche di cui in allegato. La Commissione europea attualmente sta valutando se tali indicazioni geografiche vadano protette in forza dell’accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).
La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A2@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, che dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:
a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
b) è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (3), oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:
— Australia
— Cile
— Sud Africa
— Svizzera
— Messico
— Corea
— America centrale
— Colombia e Perù
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
— Canada
— Stati Uniti
— Albania
— Montenegro
— Bosnia-Erzegovina
— Serbia
— Moldova
— Georgia
c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
d) mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;
e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
Fonte: GUUE C 261 del 19/07/2016