Vino, nei primi quattro mesi del 2021 i decreti con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione sono stati tre e riguardano Morellino di Scansano DOCG, Bardolino DOC e Nizza DOCG.
MORELLINO DI SCANSANO DOCG
Con Decreto ministeriale del 2 marzo 2021 è stata apportata una significativa modifica al disciplinare di produzione per quel che riguarda la presentazione e l’etichettatura dei vini sulla falsariga di quanto da pochi mesi avvenuto nei disciplinari di produzione del Rosso di Montepulciano DOC, del Vin Santo di Montepulciano DOC e del Vino Nobile di Montepulciano DOCG. Si è, infatti, consentito (nei vini dell’areale di produzione di Montepulciano si è reso obbligatorio, invece) l’utilizzo del nome geografico “Toscana”, secondo quanto previsto dal Testo Unico del Vino che in un’apposita norma stabilisce che i disciplinari di produzione DOCG e DOC possano prevedere l’uso di un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, a condizione che tale nome geografico più ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC. Nella nuova versione del disciplinare, quindi, l’utilizzo del nome “Toscana” è stato opportunamente regolamentato, stabilendosi che deve seguire la denominazione Morellino di Scansano secondo la successione di seguito indicata: Morellino di Scansano; denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine protetta (anche con il solo acronimo); Toscana (…).
BARDOLINO DOC
È del 15 marzo 2021 il Decreto ministeriale che ha approvato novità nella denominazione, alcune decisamente significative come quella che riguarda l’introduzione di 3 sottozone per la produzione di tutte le tipologie di vino, tranne per la menzione “Classico”:
– “Montebaldo”, che comprende i territori comunali di Affi, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda e Rivoli Veronese;
– “La Rocca”, che comprende i territori comunali di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Peschiera del Garda e Torri del Benaco;
– “Sommacampagna”, che comprende i territori comunali di Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul Mincio.
Le modifiche, poi, hanno riguardato anche la base ampelografica dei vini della denominazione, consentendosi ora l’utilizzo della Corvina veronese (Cruina o Corvina) per il 35-95% invece che per il 35-80% (fermo l’uso del Corvinone per massimo il 20% in sostituzione di una pari percentuale di Corvina) e della Rondinella per il 5-40% invece che per il 10-40%. Invariato, per il resto, l’utilizzo di uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato, ad eccezione della Molinara che può essere presente per un massimo del 15% (…).
NIZZA DOCG
Il pur recente disciplinare ha visto approvare con il Decreto ministeriale del 2 aprile 2021 modifiche che mirano a focalizzare l’attenzione del consumatore sulla peculiarità geografica di cui la denominazione è espressione. Da un lato, infatti, si sono ulteriormente particolareggiati i requisiti per la conduzione dei vigneti, specificandosi che la giacitura dei terreni debba essere esclusivamente collinare con esposizione da +45° a +315° gradi sessagesimali, ammettendosi le sommità collinari e i versanti Nord compresi fra -45° e +45° sessagesimali i cui terreni abbiano pendenze non superiori all’8% e con esclusione dei terreni di fondovalle. Sotto altro profilo, invece e similmente a quanto visto negli ultimi mesi nei disciplinari di alcuni vini toscani, si è introdotta nell’etichettatura e presentazione del Nizza DOCG la possibilità di utilizzo dell’unità geografica più ampia “Piemonte”, secondo le norme del nostro Testo Unico del Vino e della normativa comunitaria.
Fonte: aislombardia.it