Slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2017 la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo: dal 1° luglio, perciò, tutte le operazioni dovranno essere registrate nel registro telematico. La prima annotazione che dovrà essere effettuata sarà relativa alle giacenze dei prodotti detenuti al 1° gennaio 2017. Queste le istruzioni sul registro telematico contenute nella circolare del Mipaaf del 9 maggio 2017.
Dopo la prima annotazione relativa ai prodotti detenuti al 1° gennaio potrà essere riportata, per ogni prodotto, in alternativa all’annotazione delle singole operazioni, la sommatoria delle variazioni dei volumi intervenute a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili (ad es. operazioni di carico/scarico, tagli, perdite/ superi, pratiche enologiche che hanno portato a variazione dei volumi). Fino al 30 giugno 2017, per gli operatori che abbiano abilitato lo stabilimento al registro telematico, l’omessa o l’irregolare annotazione delle operazioni sul medesimo registro non configura violazione delle norme vigenti se tali operazioni sono giustificate in via documentale.
I soggetti obbligati alla tenuta del registro sono le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone che, per l’esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, detengono un prodotto vitivinicolo. Le operazioni e iscrizioni da riportare nel registro telematico sono: fasi del processo di vinificazione che comprendono pigiatura, svinatura e sfecciatura con trasformazione di un prodotto in altra categoria, fasi di elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti gassificati, fasi di elaborazione di vini frizzanti e di vini frizzanti gassificati, elaborazione di vini liquorosi, elaborazione di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato, mosto cotto e mosto mutizzato, elaborazione di vini alcolizzati, produzione di aceto.
Fonte: Italia Oggi