Stanziati dal ministero delle Politiche agricole 9,54 milioni per lo stoccaggio privato di vini di qualità DOP e IGP
Il ministero delle Politiche agricole ha attivato la misura dello stoccaggio privato dei vini di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica, detenuti presso gli stabilimenti alla data del 31 luglio 2020.
Per questa operazione sono disponibili 9,54 mln di euro per l’anno 2020. Le regole per il funzionamento dell’intervento di sostegno al settore vitivinicolo colpito dalla riduzione dei consumi e delle esportazioni per effetto della crisi sanitaria sono stabilite nel decreto ministeriale n. 9341040 del 26 novembre 2020 che recepisce quanto stabilito dal legislatore nel decreto Rilancio (articolo 223 del decreto legge 19 marzo 2020 numero 34), successivamente modificato ed integrato con il decreto Agosto (decreto legge 14 agosto numero 104).
L’aiuto per lo stoccaggio privato è riconosciuto ai vini sfusi DOP certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Mipaaf (26 novembre 2020), sono compresi anche i vini IGP, risultanti dal Registro telematico e detenuti in impianti ubicati nel territorio nazionale.
Il quantitativo di vini che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4mila ettolitri. L`importo dell`aiuto è determinato in 0,060 euro/hl/giorno per i vini DOP e 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGP. Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi. Per la presentazione della domanda, è necessario aspettare la pubblicazione di una circolare Agea e procedere in modalità telematica, utilizzando il portale Sian.
Le domande di accesso alla misura devono specificare le generalità del richiedente e l’indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio, la tipologia di vino ed il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOP e IGP o vino atto a divenire tale). Sarà cura di Agea pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco delle domande ammissibili e calcolare il relativo contributo, tenuto conto delle risorse disponibili. A questo punto, il produttore è tenuto a perfezionare e completare la domanda, fornendo ulteriori indicazioni. Il periodo di stoccaggio decorre dal momento nel quale tali informazioni aggiuntive sono fornite.
Fonte: ItaliaOggi