Le controversie in materia di denominazione d’origine protetta (DOP) di un prodotto agricolo sono di competenza della sezione specializzata in materia d’impresa (cioè ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal dlgs. n. 16812003) e non del giudice di pace. In quanto le denominazioni di origine rientrano tra i diritti di proprietà industriale (articolo 1 codice proprietà industriale ). L’espressione proprietà industriale comprende infatti i marchi e altri segni distintivi, le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine. Questo è l’importante principio espresso dal Tribunale di Milano con la sentenza dei 29 giugno 2016 n. 8111 in materia di competenza della sezione specializzata in materia di impresa riguardante la denominazione d’origine protetta di un prodotto agricolo. Le denominazione protette si atteggiano come istituti di diritto industriale -segnatamente inquadrabili nella categoria dei diritti di monopolio -idonei ad attribuire una posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di poterne fare legittimo uso.
Le denominazioni di origine protette (DOP) mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zone per l’influsso di fattori ambientali naturali elo socio economici, garantendo i consumatori circa l’origine e la qualità del prodotto acquistato e garantendo al contempo condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni che beneficiano di tali denominazioni. I giudici del tribunale di Milano sostengono che l’orientamento dottrinale ritiene applicabili alle denominazione di origine quali segni distintivi della provenienza, (ora previste negli articoli 29 e 30 codice proprietà industriale e consistenti nell’accostamento del nome geografico al nome del prodotto, riconoscibile per un insieme di fattori territoriali ed umani rilevanti per la produzione) le regole della tutela della proprietà industriale in via esclusiva o concorrente con quelle della concorrenza sleale.
Fonte: Italia Oggi