Oleoturismo: poche regole per cambiare rotta – In generale, in Italia il settore turistico genera 210 miliardi di valore aggiunto, pari al 6% del totale nazionale (Istat).
Una tendenza sempre più marcata è rappresentata dal binomio cibo-viaggio: se nel 2016 nel nostro Paese un turista su cinque (21%) sceglieva una meta principalmente motivato dall’esperienza enogastronomica, nel 2021 ciò accade per oltre un turista su due (55%) – Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2021. Oggi è forte l’interesse di chi viaggia di andare oltre al solo consumo dei prodotti tipici ricercando esperienze in grado di farne conoscere le origini, i metodi di produzione, il territorio, le vicende storiche, artistiche e sociali. In questo ambito molti Consorzi di tutela hanno promosso iniziative ad hoc volte alla valorizzazione dei prodotti.
Nel campo dell’olio, l’Organizzazione Mondiale del Turismo sottolinea come sia aumentata negli anni la rilevanza dell’oleoturismo data la crescente attenzione per le diete sane con il conseguente aumento del consumo di olio d’oliva a livello globale e l’interesse nelle attività esperienziali. L’Italia si trova ad essere uno dei più importanti produttori di olio di oliva in Europa, insieme alla Spagna, leader del mercato e la Grecia. In questo caso, l’oleoturismo visto come attività turistica di interesse specifico, in linea con le tendenze di altri Paesi Europei, sta guadagnando interesse nelle varie regioni italiane, soprattutto nelle parti centrali e settentrionali del Paese, tuttavia bisogna considerarlo ancora come un settore di nicchia. La più importante manifestazione in Italia è Frantoi Aperti che si svolge in Umbria promossa dall’Associazione Strada dell’Olio extravergine di oliva DOP Umbria.
Il grande potenziale del Paese, come anticipato, si esprime attraverso la presenza di 650 mila aziende olivicole, 4500 frantoi attivi, 3,3 miliardi di fatturato e circa 315 mila tonnellate di produzione. Grazie al riconoscimento dell’oleoturismo come particolare forma di turismo attraverso una legge l’obiettivo è stato quello di tracciare delle regole che permettano la diversificazione dei servizi proposti, di creare redditi integrativi in un settore in cui i redditi sono generalmente bassi, di ampliare la vendita dei prodotti e di dare un contributo per la qualificazione dell’offerta turistica insieme alla promozione del territorio stesso.
Il caso Jaén (Spagna)
La Spagna decidendo di puntare sulla qualità ha avuto modo di favorire un ulteriore miglioramento dell’immagine dell’olio d’oliva in tutto il mondo, con potenziali effetti positivi sulle vendite, sulle nuove iniziative e sull’oleoturismo. Come riportato dalla ricerca Oleotourism: A Comparison of Three Mediterranean Countries, gli effetti positivi vengono confermati anche attraverso le statistiche offerte dall’ente territoriale locale di Jaén, che è stato coinvolto nello sviluppo dell’oleoturismo negli ultimi anni attraverso il finanziamento e la formazione per il turismo. Nel 2013 il Consiglio Provinciale di Jaén ha creato il marchio Oleotour Jaén Project, questo progetto promuove una strategia di concentrazione dell’offerta oleoturistica della provincia come mezzo per sostenere e rilanciare il settore. Offre formazione e aiuti finanziari alle diverse aziende collegate al progetto affinché possano rafforzare e mantenere un’offerta turistica stabile e infine sul suo sito web raccoglie diverse esperienze che i turisti possono svolgere all’interno della zona.
Il riconoscimento a livello legislativo
La Legge di Bilancio 160/2019, attraverso i commi 513 e 514, ha previsto dal primo gennaio 2021 che le disposizioni dell’enoturismo (co. 502 a 505 dalla Legge di Bilancio 205/2017) siano estese all’oleoturismo. La Legge riconosce che l’oleoturismo è l’insieme di “tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo ha adottato successivamente il Decreto n. 36174 del 26 gennaio 2022 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica” definisce l’ambito di applicazione per lo svolgimento delle relative attività. Come sottolineato nel decreto, sono stati presi dei provvedimenti poichè si è avvertita la necessità di riconoscere l’oleoturismo come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese.
L’intervento ha preso in considerazione l’importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio e per questo è stato ritenuto opportuno promuovere l’oleoturismo come una forma di turismo specifico con un’identità propria, capace di garantire la valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio, con il fine ultimo di qualificare l’accoglienza nell’ambito dell’offerta turistica di tipo integrato.
Coerentemente con la definizione di oleoturismo (di cui alla Legge n. 206/2019), il decreto in oggetto considera all’art. 1, comma 3, attività oleoturistiche:
- “le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle Indicazioni Geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate negli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’olivo, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere;
- le iniziative di carattere didattico culturale e ricreativo svolte nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta didattica delle olive;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari, anche manipolati, trasformati o preparati dall’azienda stessa e pronti per il consumo aventi i requisiti e gli standard di cui all’art.2, comma 1 e 2”.
Il provvedimento prevede requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono tali attività tra cui l’apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, la presenza di strumenti di prenotazione delle visite, la cartellonistica, il sito web aziendale, il materiale informativo e l’esposizione e la distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, oltre all’uso di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati. Inoltre, è previsto che il personale sia dotato di un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio.
Infine, viene previsto l’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali attraverso alimenti come prodotti agro-alimentari preparati dall’azienda prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica.
A cura della Redazione
Fonte: Consortium 2022_02