Il Consiglio Ue ha approvato la propria posizione sulla riforma delle Indicazioni geografiche. Nella fattispecie il Comitato Speciale Agricoltura, CSA, ha confermato a larga maggioranza la proposta negoziale della Svezia, che detiene attualmente il semestre di presidenza, dalla quale partirà ora la fase di discussione
Le questioni che preoccupavano l’Italia riguardavano soprattutto la protezione delle denominazioni, in particolare l’evocazione sui nomi geografici su internet e la questione relativa agli ingredienti caratterizzanti i prodotti a denominazione.
Tra i temi cari all’Italia anche il caso Prosek croato, e quello dell’Aceto balsamico sloveno e cipriota.
Hanno votato ‘Si’ tutti i Paesi del Mediterraneo, un primo passo verso il trilogo.
Ora puo avere inizio la fase del trilogo per la dialettica istituzionale tra Commissione, Consiglio e Parlamento Ue.
Le delegazioni hanno trovato da votare una versione riveduta delle modifiche suggerite dalla Presidenza alla proposta della Commissione che, nella misura del possibile, tengono conto delle osservazioni formulate dalle delegazioni nella riunione del Gruppo di lavoro del 19 e 20 aprile 2023 e per iscritto. Rispetto alla 8598/23, la revisione riguarda solo la formattazione del testo e la correzione di un errore materiale nell’articolo 86, paragrafo 2 bis. Le modifiche suggerite rispetto alla proposta della Commissione sono evidenziate in grassetto per il testo aggiunto e in barrato per il testo eliminato. Le modifiche rispetto ai precedenti suggerimenti redazionali della Presidenza contenuti nel documento 7881/23 sono indicate in giallo.
La Presidenza invita il Comitato speciale Agricoltura ad approvare nella riunione dell’8 maggio 2023 il testo suggerito come posizione negoziale del Consiglio per i prossimi triloghi con il Parlamento europeo.
Le modifiche più recenti
Le principali modifiche introdotte dalla Presidenza per rispondere alle preoccupazioni delle delegazioni sono le seguenti:
– Considerando 24: è stato aggiunto un testo sui sistemi di lunga data istituiti in diversi Stati membri che sono serviti da ispirazione per il sistema proposto di gruppi di produttori riconosciuti, che dovrebbero essere mantenuti mentre è previsto il quadro giuridico per gli Stati membri che desiderano applicare il sistema;
– L’articolo 9a sulla sostenibilità è stato spostato all’articolo 9a. L’articolo 9a sulla sostenibilità è stato spostato all’articolo 6a. 6a; in 6a(2), è stato aggiunto un chiarimento secondo il quale le pratiche di sostenibilità devono essere incluse nel disciplinare di produzione attraverso la procedura di registrazione o di modifica;
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Fonte: Agricolae.eu