Paesi Bassi – Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE L 296 del 07.11.2013 è stata registrata la denominazione Basterdsuiker / Basterdsuicker / Basterdsuijcker / Basterdsuijker / Basterd / Bastardsuiker / Bastardsuicker / Bastardsuijcker / Bastardsuijker / Bastard / Bastert / Bastertsuiker STG che è la numero 2 delle STG olandesi la numero 10 nel totale delle denominazioni. All’atto della commercializzazione del prodotto l’etichetta riporterà il nome in lingua olandese. Nelle altre lingue ufficiali può essere indicato il testo seguente: «prodotto secondo la tradizione olandese». Il nome è utilizzato per indicare questo prodotto sin dai tempi antichi. In origine il «basterdsuiker» era un sottoprodotto — in questo senso «bastardo» — dello zucchero bianco. Come specificato nella legge sullo zucchero del 1924, «il “basterd” è un sottoprodotto delle raffinerie, è lo sciroppo cristallizzato che si separa durante la formazione dei pani». Non esistono altri prodotti con lo stesso nome né prodotti analoghi con un nome simile. Il «basterdsuiker» consiste in granelli solidi (cristalli), di colore da chiaro a scuro; è di sapore dolce (cfr. anche 3.7) e ha un profumo dolce molto accentuato. A seconda della varietà, il «basterdsuiker» può presentare, in maggiore o minore misura, un profumo e un gusto simili al caramello. Dato lo scarso tenore di umidità, il prodotto è relativamente secco e si può conservare a lungo. Al «basterdsuiker» viene sempre aggiunto zucchero invertito, talora in combinazione con sciroppo di zucchero e/o caramello; in tal modo il prodotto acquista le caratteristiche specifiche indicate di seguito.
Fonte: Reg. Ue 1104 – GUUE L 296 del 07.11.2013
Reg._Basterdsuiker_STG_Eurolex_ITA.pdf
Disc._Basterdsuiker_STG_Eurolex_ITA.pdf
CS_PRODOTTI_NUOVI_07.11.2013.pdf