È stato pubblicato il 29 agosto 2020 in Gazzetta Ufficiale – GURI n. 215 del 29/08/2020 – il decreto che costituisce il pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.
Il documento decreta che i prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d’Origine Protetta o a Indicazione Geografica Protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal decreto in tema di registri.
Per quanto riguarda il registro, i prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del decreto possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal decreto.
Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno e i registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4, ovvero prodotti vitivinicoli ed olio di oliva per i quali il debitore può procedere all’annotazione nei registri telematici. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri di cui al presente comma.
Infine, la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all’allegato 1 o registrazione sul registro telematico.
Fonte: Fondazione Qualivita