Dal 23 marzo più tutela per i prodotti Dop e Igp e stop al transito di merce contraffatta nell’unione europea. Da tale data è esclusa la registrazione di un marchio depositato in seguito all’opposizione di qualunque persona autorizzata ad esercitare i diritti conferiti da un prodotto Dop o Igp, così come è previsto il divieto di equiparazione al marchio del prodotto Dop e Igp ai fini delle anteriorità. La precedente registrazione viene espressamente riconosciuta come causa impeditiva della registrazione successiva di un marchio simile. Queste alcune delle importanti novità introdotte dal regolamento n. 2015/2424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, che ha modificato la normativa europea sui marchi, riformando parte del regolamento (Ce) n. 207/2009 sul marchio comunitario, che ora ha cambiato il nome in «marchio dell’Unione europea». Il regolamento mira ad accrescere la trasparenza sul mercato, rafforzando la protezione dei prodotti Dop e Igp nei confronti di una richiesta di registrazione di un marchio simile, che ora viene più chiaramente impedita.
Ora vi è la possibilità di registrare come marchio qualunque segno (non solo grafico), purché preciso, intelligibile, durevole (per es. anche olfattivo Sono stati istituiti i cosiddetti marchi di certificazione, ossia marchi registrabili per prodotti e/o servizi certificati dallo stesso titolare in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione, alla prestazione e alla qualità. Il titolare del marchio Ue ha il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio Ue registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.
Fonte: Italia Oggi