La problematica relativa all’indicazione del termine minimo del consumo dell’olio extra vergine di oliva è stata chiarita con la promulgazione della Legge comunitaria 2016. Tale legge (L. n. 122/2016 in G.U. 8/7/2016) ha modificato due articoli della legge Salva olio (art. 1 e 7) entrati in vigore il 23 luglio scorso sull’etichettatura. Nel corso della discussione alla Camera e al Senato nell’ambito delle competenti commissioni parlamentari si era parlano sempre di abolizione del termine di conservazione di 18 mesi fissato dalla legge Salva olio e quindi della perdita di un’indicazione fondamentale per la qualificazione dell’olio senza fare riferimento ai motivi che avevano indotto il legislatore a prendere tale decisione. La Comunitaria 2016 ha abolito la norma contestata, bloccando così la procedura d’infrazione e l’ha sostituita con un’altra che, innanzitutto, precisa meglio, le modalità d’indicazione dei termine minimo di conservazione, che quindi non viene assolutamente abolito: infatti i termine minimo dl conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni dl conservazione va indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione dei giorno, o: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi. In particolare il termine minimo di conservazione deve essere indicato da parte del produttore o dcl confezionatore sotto la propria responsabilità, che deve anche apporre l’indicazione della campagna di raccolta (se il 100% degli oli proviene da tale raccolta).
Fonte: Terra e Vita