La commisione ricorsi Euipo emette la decisione relativa al procedimento di opposizione a seguito della domanda della denominazione Champagnola. Il 16 marzo 2017, il richiedente infatti, ha depositato la domanda di marchio denominativo EUTM Champagnola per la classe 30 – Pane, pasticceria e dolciumi e la classe 40 – Panetterie, produzione di semilavorati da forno. Nel settembre dello stesso anno il Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) ha presentato opposizione.
La commissione ricorsi ha conCluso che esiste una chiara evocazione del prodotto vitinicolo Champagne DOP, e che si tratta di uno sfruttamento della reputazione. Pertanto, la commissione annulla la decisione impugnata e respinge la domanda di marchio comunitario contestata.
Fonte: Euipo