Il Regolamento (UE) 2024/1143 introduce novità rilevanti nella disciplina IG, nel merito e anche nel disegno istituzionale, nelle competenze e procedure. I produttori e le organizzazioni sono al centro della regolazione, che si propone quale modello ben oltre i confini politici e disciplinari.
Un modello unitario e una disciplina sistemica
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/ll43 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, in applicazione dal 13 maggio 2024, ha introdotto una disciplina originale e innovativa in tema di Indicazioni Geograɦche e di altre Indicazioni di qualità. Il legislatore europeo, che oltre dieci anni fa aveva regolato in un unico testo DOP, IGP, e STG dei prodotti agricoli e alimentari, e altri regimi di qualità, prosegue lungo un percorso di riordino sistemico, regolando in modo unitario anche i vini e le bevande spiritose, sin qui oggetto di testi normativi formalmente (ed in più punti
anche sostanzialmente) separati e distinti.
Tutto ciò ha conseguenze rilevanti, anzitutto quanto alla configurazione unitaria dei prodotti del territorio, espressamente riconosciuti nel loro insieme come ”un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e … parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo” (considerando 6 del Reg.).
Sul piano operativo ne deriva la generalizzata applicazione della tutela ex officio, con obbligo di intervento a tutela delle IG da parte delle Autorità degli Stati di commercializzazione oltre che di quelli di produzione; tutela ex officio, che il Regolamento del 2012 aveva introdotto con formula innovativa ma limitata alle sole DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari, e che oggi è estesa anche alle IG del vino e delle bevande spiritose.
Ferdinando Albisinni è professore ordinario di Diritto Agrario presso l’Università degli Studi della Tuscia e Accademico Emerito dell’Accademia dei Georgofili.
Sul piano dei modelli, il nuovo Regolamento introduce altresì un’esplicita estensione della tutela ai nomi di dominio (artt. 26 e 35) sin qui non espressamente considerati, nonché regole innovative quanto alla relazione fra IG e marchi (art. 3l). Novità importanti riguardano poi l’espressa applicazione della disciplina a tutti i prodotti realizzati nel territorio dell’Unione Europea, anche se destinati esclusivamente all’esportazione al di fuori dell’Unione (art. 26), e l’adozione di disposizioni in tema di uso dell’IG nella denominazione di vendita di prodotti che contengono tale IG fra i propri ingredienti, con la previsione, fra l’altro, della preventiva notifica scritta di tale uso al gruppo riconosciuto di produttori (art. 27).
Trova conferma, nelle nuove disposizioni così introdotte, il dialogo fra istituzioni europee e nazionali, e fra legislatori e giudici (ad esempio quanto all’adozione di una specifica disciplina UE sull’uso del nome protetto all’interno della denominazione di prodotti composti, che propone alcune prime risposte al noto caso dello Champagne Sorbet deciso dalla Corte di giustizia, e riprende alcuni elementi della disciplina italiana; e quanto all’estensione della tutela anche ai prodotti destinati esclusivamente all’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione, che offre risposte alle criticità evidenziate dalla Corte di giustizia nella decisione del 2022 sulla produzione in Danimarca di un formaggio denominato ”Feta”, che non rispettava il disciplinare di tale prodotto).
Il ruolo centrale assegnato alle collettività dei produttori
Nell’originale disegno introdotto dal nuovo Regolamento, un ruolo centrale è assegnato alle collettività di produttori, investite del governo delle denominazioni e chiamate a rispondere alle domande, anche in tema di so stenibilità, dell’intera società, complessivamente intesa, oltre che dei produttori e dei consumatori.
Se i primi regolamenti del 1992 dichiaratamente miravano a proteggere i nomi di prodotti agricoli e alimentari di qualità al fine di sostenere economicamente ”il mondo rurale” e ”i redditi degli agricoltori”, e il regolamento del 2012 aveva affiancato la tutela ”del patrimonio culturale e gastronomico vivo” all’obiettivo di sostenere i redditi degli agricoltori, il nuovo Pacchetto Qualità del 2024 ha esplicitamente posto al centro della propria attenzione le comunità dei produttori.
Tale prospettiva è largamente presente nelle singole disposizioni, e così nell’art. 4, rubricato ”Obiettivi”, che alla lettera (a) individua quale primo obiettivo assegnato alla nuova disciplina quello di operare: ”garantendo che i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l’Indica zione Geografica in questione, anche per rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benes sere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare e essere competitivi sul mercato.”; e nell’art. 32, lì ove si prevede che: ”4. Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti: d) concordare le pratiche sostenibili di cui all’articolo 7, comprese nel disciplinare o separate da quest’ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali pratiche e garantire ad esse un’adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione; e) intrapren dere azioni per migliorare le prestazioni dell’Indicazione Geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
Queste norme rendono esplicito, sul piano delle regole, quanto solennemente dichiarato nelle premesse del nuovo regolamento, lì ove si legge, al considerando 19: ”I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro Indicazioni Geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile…”, con ciò riconoscendo espressamente in capo alle comunità di produttori la responsabilità collet tiva nell’uso delle IG nel mercato. Ne emerge un disegno, che valorizza fortemente le capacità di autogoverno, con un approccio down-up, che innova profondamente rispetto al tradizionale approccio bottom-down.
Ai compiti tradizionalmente assegnati alle collettività dei produttori, dalla presentazione delle domande di ricono scimento di nuove DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di produzione, alla legittimazione ad agire in sede ammi nistrativa e giurisdizionale a tutela della denominazione, si aggiunge quello, assolutamente centrale, del governo della denominazione nel mercato. È una linea, che da alcuni anni è presente nelle generali riforme della PAC, con il riconoscimento alle organizzazioni dei produttori e alle loro associazioni del compito di operare nel mercato all’interno di un quadro di specia-lità delle regole.
Il nuovo Pacchetto Qualità fa però un ulteriore passo in avanti, lì ove individua nei produttori e nelle loro organizzazioni i soggetti centrali per la realizzazione delle finali tà assegnate ai Prodotti di Qualità, e dunque delle stesse finalità assegnate alla PAC.
I produttori organizzati acquistano nel disegno europeo un ruolo essenziale nella relazione con il mercato, e con i consumatori. Da ciò una serie di disposizioni, rivolte anche agli Stati membri, intese ad assicurare la democraticità e la rappresentatività di tali organizzazioni nella definizione delle strutture interne e nell’operatività quotidiana (artt. 32-34), valorizzando l’attenzione alla sostenibilità (artt. 7-8); disposizioni che incidono in misura significativa sul modello di governo del settore, a livello nazionale oltre che unionale.
La sostenibilità quale canone identitario delle IG
Peculiare rilievo è assegnato alla ”sostenibilità”, nelle sue plurime declinazioni come ”sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali” (art. 7), con la richiamata attribuzione alle organizzazioni dei produttori di un ruolo di leadership nella promozione di produzioni sostenibili (art. 4), la previsione di relazioni periodiche sulla sostenibilità delle pratiche utilizzate (art. 8), e l’inserimento delle pratiche sostenibili all’interno del disciplinare (art. 49).
La dimensione unionale e quella transnazionale
Il nuovo regolamento introduce norme assai dettagliate sui procedimenti e sulle opposizioni, superando le incertezze che in tema di riconoscimento di DOP e IGP avevano portato in anni recenti ad irrisolti conflitti giudiziali; affianca alle formali opposizioni il nuovo istituto della ”notifica di osservazioni” (art. 26); semplifica le procedure di modifica dei disciplinari (art. 24).
La competenza a decidere sulle domande di registrazione e di cancellazione di una IG, così come quella relativa alle richieste di modifica dei disciplinari nei punti maggiormente rilevanti, è confermata in capo alla Commissione europea (artt. 21, 24, e 25), mentre è assegnato all’EUIPO (innovando rispetto alla disciplina precedente) il compito di gestire e tenere aggiornato il registro delle IG, fermo restando che spetta alla Commissione la decisione sulla denominazione (art. 22).
La dimensione transnazionale – coerentemente con una li nea emersa più volte nei i recenti provvedimenti in materia agroalimentare – è anch’essa presente in misura crescente rispetto ai testi precedenti, con la previsione di specifiche procedure di registrazione di prodotti di Paesi terzi (artt. 14 e 57) nonché di opposizione da parte di soggetti di Paesi terzi (art. 17), di emendamenti alle registrazioni, e di controlli nei Paesi terzi.
In una parola la dimensione transnazionale, sia in entrata che in uscita, si conferma componente essenziale della disciplina europea in materia di IG, così come avvenuto di recente con la proiezione esterna alla UE della disciplina delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
Il modello espansivo della disciplina delle IG dei prodotti agricoli e alimentari
Occorre aggiungere che l’innovazione disciplinare, introdotta in riferimento alle Indicazioni Geografiche del settore agroalimentare, si propone quale modello espansivo, che va ben oltre tale settore. Pochi mesi fa è stato emanato l’inno vativo Regolamento (UE) 2023/2411 che, ad oltre 30 anni dal Regolamento (CE) n. 2081/1992, ha previsto la registrazione e la protezione, in sede europea e internazionale, di Indi cazioni Geografiche che designano prodotti artigianali e industriali, riprendendo in molti aspetti, a partire dalle definizioni e dagli strumenti di tutela, le esperienze disciplinari elaborate in ambito agroalimentare.
Il diritto europeo delle IG dei prodotti agricoli e alimentari, muovendo dal fondo e dal territorio si conferma così quale modello innovativo ed espansivo, operante ben oltre i confini geografici e di area disciplinare.
Resta da verificare in che misura gli ordinamenti nazionali sapranno adeguarsi a queste sollecitazioni e a queste sfide.
Autori
F. AlbisinniAbstract
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1143 dell’11 aprile 2024, in applicazione dal 13 maggio 2024, in tema di Indicazioni Geografiche e di altre Indicazioni di qualità, ha introdotto significative innovazioni nella disciplina della materia, sia sotto il profilo sistematico (nella misura in cui ha raccolto in un unico testo normativo le disposizioni sulle IG dei prodotti agricoli e alimentari e quelle sulle IG dei vini e della bevande alcoliche), sia nel merito (ad esempio quanto all’uso delle IG come ingredienti di prodotti composti), sia e soprattutto quanto al governo delle IG nel mercato.
Un ruolo centrale è stato assegnato alle comunità dei produttori, radicate localmente ed organizzate nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento, con una proiezione transnazionale della tutela, che va oltre gli stessi confini dell’Unione Europea.
Bibliografia essenziale
- Commissione Europea, https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes_it
- Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni:
- Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura. Comunicazione sulla politica agricola comune post 2020, Bruxelles, 29 novembre 2017, COM(2017) 713 final;
- Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final;
- Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita, Bruxelles, 5.2020, COM(2020) 380 final;
- Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 381 final;
- Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE. Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE, Bruxelles, 25.11.2020
- COM(2020) 760 final;
A cura della redazione
Fonte: Consortium 2024_02