La nuova etichettatura d’origine del latte, anche per gli alimenti he lo contengono, non riguarda il solo latte vaccino, ma l’obbligo di trasparenza si estende a tutti i generi di latte di origine animale. Quindi, anche al bufalino, all’ovi-caprino e al latte d’asina. Nessun vincolo di etichettatura, invece, per l’origine delle carni contenute negli alimenti, come, al contrario, prevede aut analogo recente provvedimento in Francia . Stiamo parlando del decreto interministeriale messo a punto dai dicasteri delle politiche agricole e dello sviluppo economico, che ha ricevuto l’imprimatur, per silenzio assenso della Commissione europea, il 14 ottobre scorso. Il testo del decreto è al vaglio della Conferenza statoregioni dal 19 ottobre; le previsioni riguardano esclusivamente l’Italia e spiegano come indicare l’origine della materia prima, in base ai dettami del regolamento Ue 1169/11. In caso di vendita di un prodotto con etichette non conformi, le sanzioni pecuniarie che scatteranno sono quelle previste dall’art. 4 comma 10 della legge n. 4/2011. E cioè da 1.600 euro a 9.500 euro.
Viene però disposta una deroga: i prodotti in tabella, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del provvedimento, potranno essere venduti fino a esaurimento scorte, ma entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Dunque, Bruxelles ha, di fatto, reso operativo un obbligo di etichettatura che andava realizzato da tempo, cioè dal 13 dicembre 2014, mediante l’emanazione di un apposito atto esecutivo a firma della Commissione Ue. Ma le forti resistenze di alcuni stati membri, insorte negli anni, ne hanno finora bloccato il varo. Per questo, l’esecutivo europeo, come già fatto per la Francia, ha accettato di dare via libera a un decreto nazionale temporaneo. In attesa che riesca a pubblicare il suo, di atto esecutivo.
Ambito di applicazione. Come detto, il decreto italiano si applica a tutto il latte animale e ai prodotti lattierocaseari che lo contengono, purché preimballati (art. 2 del regolamento Ue 1169/11): si tratta cioè di tutti quei prodotti avvolti in tutto o in parte da un imballaggio (anche carta), in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio stesso. L’obbligo di trasparenza vale anche perle fasi di trasformazione o condizionamento dellatte. Restano, invece, fuori dal vincolo di etichettatura il latte fresco e i prodotti Dop, Igp ed Stg, per i quali la normativa vigente è già stringente. L’obbligo di origine in etichetta non si applica invece a latte e prodotti contenenti latte provenienti da altri stati membri dell’Unione o da paesi extra Ue.
Il provvedimento sarà valido fino al 31 marzo 2019, perché, come detto, Bruxelles ne ha accettato l’emanazione solo in via sperimentale. Il testo non spiega, però, quali possano essere le motivazioni per cui il provvedimento possa essere reiterato o abrogato. Ovviamente, il decreto decadrà immediatamente qualora la Commissione dovesse pubblicare l’atto esecutivo, finora ostacolato da parte degli stati Ue, sebbene previsto dall’art. 26 comma 8 del Regolamento 1169/11. Le indicazioni dell’origine del latte e delle sue lavorazioni, secondo il decreto, devono essere leggibili, visibili e non possono essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni, scritte o grafiche, o da altri elementi suscettibili di interferire.
Fonte: Italia Oggi