Aree di servizio autostradali libere dall’obbligo di vendere prodotti tipici perché prevale la libertà economica dell’esercente: lo precisa il Tar di Napoli con la sentenza n.5249 dell’8 novembre 2017. Una legge della Regione Campania (1/20u) obbligava i distributori autostradali di carburante a destinare almeno 150 metri quadri dei bar alla promozione di prodotti tipici, minacciando la decadenza dalle concessioni.
Sul ricorso di un società petrolifera e di Autogrill, l’imposizione è stata contestata facendo valere la liberalizzazione del mercato che si legge nel Dl Bersani. Il Tar ha condiviso questa impostazione, affermando che la riserva di una consistente superficie alla commercializzazione di prodotti tipici deve rimanere una libera scelta dell’esercente, senza essere imposta a tutela di presunti interessi pubblici. Senza coinvolgere la Consulta, il giudice locale può infatti “disapplicare” la norma interna (statale o regionale) che contrasti con quella comunitaria, seguendo i principi posti dalla Corte di giustizia Ue.
L’unico vantaggio peri prodotti locali rimane quindi quello previsto dall’articolo 134 del Testo unico appalti (5o/2o16), secondo cui, nella valutazione dell’offerta tecnica per servizi di ristorazione, vanno valorizzati i prodotti DOP, quelli tipici tradizionali (PAT), provenienti da filiera corta e quelli degli operatori dell’agricoltura sociale.
Fonte: Il Sole 24 Ore