ITALIA – Nella Gazzetta ufficiale Europea (GUUE L 67 del 03/03/2023) è stata registrata la denominazione Grappa della Valle d’Aosta IG o Grappa de la Vallee d’Aoste IG che, secondo i dati aggiornati dell’Osservatorio Qualivita, nel comparto Bevande Spiritose è la numero 35 delle IG italiane e la numero 881 nel totale delle Indicazioni Geografiche dell’Italia.
Italia – Grappa della Valle d’Aosta IG
Categoria della bevanda spiritosa Acquavite di vinaccia (categoria 6 del regolamento (CE) n. 110/2008)
Reg. (UE) 2023/452 del 24/02/2023- GUUE L 67 del 03/03/2023
Descrizione del prodotto. L’Indicazione Geografica Grappa della Valle d’Aosta o Grappa de la Vallee d’Aoste è riservata all’acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta, esclusivamente con impianto discontinuo, di materie prime in ottimo stato di conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio regionale, distillata e imbottigliata in impianti situati in Valle d’Aosta.
Caratteristica del prodotto. La Grappa della Valle d’Aosta IG o Grappa de la Vallee d’Aoste IG è ottenuta tramite la distillazione, esclusivamente con impianto discontinuo, di vinacce fermentate o semifermentate, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l’aggiunta di acqua nell’alambicco (impianto a bagnomaria).
Metodo di produzione. La Grappa della Valle d’Aosta IG o Grappa de la Vallee d’Aoste IG è ottenuta tramite la distillazione, esclusivamente con impianto discontinuo, di vinacce fermentate o semifermentate, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l’aggiunta di acqua nell’alambicco (impianto a bagnomaria). Nella produzione della grappa è consentito l’impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate.
La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito.
L’impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto esclusivamente discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 % in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto.
Nella preparazione della Grappa della Valle d’Aosta IG o Grappa de la Vallee d’Aoste IG è consentita l’aggiunta di:
- miele;
- piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, che rappresentano i metodi di produzione tradizionali: Glycirrhiza glabra L., Ruta graveolens, Juniperus communis L., Juglans regia L., Artemisia umbelliformis L., Artemisia genepi L., Artemisia glacialis L., Rubus idaeus L., Vaccinium myrtillus L., Sambucus nigra L., Achillea millefolium, Achillea moschata, Rosa canina L., Prunus persica L., Vanilla planifoglia J. e A., Laurus nobilis L., Illicium verum H., Pinus cembra L., Thymus L.
- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito;
- caramello, solo per la grappa sottoposta a invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
Nella presentazione e nella promozione è consentito l’uso del termine Invecchiata per la Grappa della Valle d’Aosta IG sottoposta a invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a 12 mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati sul territorio regionale. Sono consentiti i normali trattamenti di pulizia e conservazione del legno. I termini Riserva o Stravecchia sono consentiti per la grappa invecchiata almeno 18 mesi.
Specifiche aggiuntive. L’Indicazione Geografica Grappa della Valle d’Aosta o Grappa de la Vallee d’Aoste IG può essere completata dal riferimento:
- al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per almeno l’85% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno;
- ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni (non è, tuttavia, consentita l’indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso);
- a una delle sette sottozone geografiche previste dal vigente disciplinare di produzione del vino Valle d’Aosta DOC soltanto se le materie prime provengono dalla vinificazione di uve conformi al disciplinare di cui sopra nei casi in cui possa essere riportata una delle sottozone in questione;
- al metodo di distillazione, esclusivamente discontinuo, e al tipo di alambicco.
Informazioni Legislative. L’Indicazione Geografica Grappa della Valle d’Aosta è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008) come modificato dal Reg. 1067/2016 e dal Reg. 674/2019. Nonostante l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 787/2019 che abroga il Reg. 110/2008 e che, per quanto riguarda le IG, si applica dall’8 giugno 2019, l’allegato III continua ad applicarsi fino alla creazione dell’apposito registro delle IG di cui all’articolo 33 previsto dalla nuova normativa. In generale, il Reg. 787/2019 prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. La scheda tecnica dell’Indicazione Geografica Grappa della Valle D’Aosta è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 agosto 2017 (pubblicato nella GU n.191 del 17-08-2017).
Zona di produzione. La zona di produzione della Grappa della Valle D’Aosta IG o Grappa de la Vallee d’Aoste IG è l’intero territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Fonte: Fondazione Qualivita