Il requisito anagrafico dei 40 anni di età deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda unica di pagamento. Conseguentemente, negli anni successivi, ricorrendone tutti gli altri requisiti, l’agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di 5 anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni d’età. Queste le precisazioni contenute nella circolare Agea del 16 maggio 2016 n. 2506 sull’accesso al regime unico di pagamento da parte dei giovani agricoltori.
Ai fini del pagamento i giovani agricoltori devono essersi insediati al momento della presentazione della propria domanda unica. Inoltre, nel caso delle persone giuridiche, è possibile che dopo la presentazione della domanda unica si verifichino dei mutamenti della compagine sociale. Se il controllo della persona giuridica è esercitato da un altro soggetto (nuovo o già presente nella società) che soddisfa tutti i requisiti del «giovane», la persona giuridica ha diritto a continuare a percepire il pagamento per il giovane, con la precisazione che ai fini del calcolo del periodo massimo di pagamento i 5 anni decorrono dalla prima acquisizione del controllo da parte del primo giovane.
Se il controllo della persona giuridica è esercitato da un altro soggetto (nuovo o già presente nella società) che non soddisfa tutti i requisiti del «giovane», la persona giuridica ha diritto a percepire il pagamento per il giovane esclusivamente per la campagna per la quale risulta soddisfatto il requisito. Per gli anni successivi, la persona giuridica non ha più diritto a percepire il pagamento per i giovani. Qualora il controllo della società venga successivamente riacquisito da un soggetto (nuovo o già presente nella società) che soddisfa tutti i requisiti del «giovane», la società potrà nuovamente beneficiare del pagamento per i giovani, i 5 anni decorrono dalla prima acquisizione del controllo da parte del primo giovane.
Fonte: Italia Oggi