Il pegno rotativo sta trovando le prime applicazioni pratiche nel settore lattiero-caseario anche quale strumento di garanzia a supporto dei prestiti ricevuti dalle Pmi con le emissioni di minibond sottoscritti anche da investitori istituzionali diversi dalle banche. Il nuovo strumento è stato disciplinato dal decreto del Ministero dell’Agricoltura del 26 luglio 2016 («Gazzetta Ufficiale» 12 agosto 2o16, n.188) che consente la costituzione del pegno rotativo sui prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura ovvero, la possibilità di utilizzare prodotti lattiero caseari, nello specifico le forme di formaggio stagionato, quale garanzia per accedere al credito.
L’istituto riconosce infatti al creditore-finanziatore, analogamente al pegno classico, un diritto di prelazione a carattere speciale sui prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura individuati in un apposito registro tenuto dall’impresa debitrice. Lo strumento contrariamente a quanto previsto dalle norme civilistiche in materia di pegno in generale, permette alle imprese di conservare il possesso delle forme nei propri stabilimenti a condizioni pattuite con gli istituti di credito. I produttori potranno liberamente commercializzare i propri prodotti caseari sottoposti a pegno e contestualmente assicurare comunque la garanzia sostituendo i prodotti caseari commercializzati con altri prodotti (di nuova produzione) assoggettandoli automaticamente a pegno, senza necessità di ulteriori adempimenti burocratici. Fino a oggi questa possibilità era circoscritta esclusivamente al settore dei prosciutti.
Alcune prime applicazioni dell’istituto, ancora in fase di studio, evidenziano che un importante ruolo è affidato al regolamento con il quale l’ente finanziatore, l’impresa e l’eventuale consorzio di tutela disciplinano le varie attività necessarie per la gestione e certificazione dei prodotti assoggettabili a pegno. E il caso della Regione Sardegna che in questi ultimi giorni ha sottoscritto un atto regolatorio sulla gestione del Pecorino Sardo DOP. Il regolamento prevede diverse forme di distoglimento fisico del prodotto. La prima presso i magazzini di proprietà del debitore, per mezzo dell’apposizione di un timbro indelebile identificativo su ciascuna forma di formaggio, riunite in lotti di produzione corrispondenti alla produzione giornaliera (annotato su apposito registro vidimato annualmente dal notaio).
Fonte: Il Sole 24 Ore