Italia Oggi
Regole più semplici per l’iter di approvazione e modifica dei marchi DOP e IGP e via libera definitivo allo schema di certificazione volontario per i «prodotti di montagna». La Commissione UE ha fatto seguito alle indicazioni contenute nel cosiddetto «Pacchetto Qualità» (Regolamento Ue 1151/12) e ha pubblicato le norme che chiariscono e semplificano le domande per la protezione di nomi come Denominazioni di origine o Indicazione geografica per i prodotti alimentari. Per le prime, le nuove regole della Commissione chiariscono che i mangimi per gli animali utilizzati per la loro produzione potranno provenire da fuori area a condizione che non vi sia «altra possibilità di produrre i mangimi nell’area»
, se «la qualità del prodotto viene mantenuta» e se la quantità non supera il 50% del totale mangimi annuale. La dicitura «prodotto di montagna» non ha lo stesso livello di protezione dell’indicazione d’origine ed è destinata a prosciutti, insaccati, carni, formaggi stagionati, latticini, frutta, legumi e miele prodotti e trasformati nelle zone montane.