L’Amico del Popolo
Molte le novità legislative che vengono introdotte dal regolamento UE 1151 del 21 novembre 2012 e che possono avere interessanti ricadute sulla produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti agroalimentari della provincia di Belluno. Il regolamento, molto atteso per quanto riguarda la semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle DOP (Denominazioni di origine protette) e delle IGP (Indicazioni geografiche -protette), presenta anche alcuni aspetti molto innovativi per quanto riguarda il riconoscimento dei prodotti in aree di montagna. Nelle considerazioni iniziali il regolamento indica tra gli obbiettivi della norma quello di contribuire, attraverso regimi di qualità, a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità che possono avere ricadute positive per l’economia rurale.Ciò vale soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna…, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati». La novità sta appunto qui, nella introduzione, accanto ai regimi di qualità esistenti (DOP IGP e STG) di un secondo ordine di regimi di qualità, basato su caratteristiche che conferiscono valore aggiunto a un prodotto e che possano essere comunicate nel mercato interno e-da utilizzare su base volontaria; fra tali indicazioni facoltative di qualità (vedi titolo IV del reg. 1151/212). sono annoverati finalmente anche i «prodotti di montagna» (art. 31 del reg. 1151/2012).