Ci sono voluti otto anni di trattative, ma alla fine l’Unione Europea ce l’ha fatta e da oggi entra in vigore in Europa la nuova legge sull’etichettatura obbligatoria, che sarà così più chiara e completa. Si tratta di una nuova tappa nel percorso di trasparenza nell’informazione ai consumatori tracciato dal Regolamento Comunitario del 13 dicembre 2014. Da oggi sono richieste maggiori informazioni sui contenuti come la presenza di sostanze allergizzanti o capaci di procurare intolleranze. Occorre ancora specificare il tipo di oli e grassi utilizzati, la data di congelamento, oltre che informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati.
Da oggi non basta indicare ad esempio il solo termine “latte”, ma occorre specificare se si tratta di latte in polvere o proteine del latte. Il nuovo regolamento dell’etichettatura nutrizionale obbligatoria istruisce i produttori alimentari a fornire informazioni sul valore energetico e su sei nutrienti: grassi, saturi e insaturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale proprio in quest’ordine, e verranno espressi per 100 g o per 100 ml di prodotto.
Queste informazioni dovrebbero essere presentate in una tabella nutrizionale nello stesso campo visivo (più facilmente sul retro della confezione) e in aggiunta possono essere espresse su ogni porzione. Ulteriori nutrienti sono facoltativi: monoinsaturi, polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine e minerali e quindi possono essere omessi o inclusi per scelta dei produttori. La legge impone che questa nuova etichettatura obbligatoria sia apposta sul retro della confezione. Regole speciali si applicano se le informazioni sono ripetute sul fronte della confezione, che possono essere il contenuto di energia da solo o in combinazione con grassi, saturati, zuccheri e sale.
Diversi alimenti sono stati considerati responsabili della maggior parte di reazioni allergiche alimentari, per questo occorre dichiararne chiaramente la presenza sottolineandoli nella lista degli ingredienti. Le informazioni sugli allergeni sono richieste anche per gli alimenti non pre-confezionati, come quelli venduti nei ristoranti e nei bar. Quando l’alimento è venduto a distanza, via Internet o cataloghi, le informazioni obbligatorie presenti sull’etichetta devono essere rese disponibili prima che la vendita sia conclusa.
Fonte: La Stampa