Lo scorso 27 febbraio il Ministero delle politiche agricole ha adottato il regolamento n. 2183, attuativo del testo unico del vino, inerente i contrassegni vini DOCG e DOC, contenente alcune importanti novità. La prima consiste nel mantenimento del monopolio da parte dell`Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della stampa dei contrassegni vini, a differenza di quanto previsto nell`art. 47 del Testo unico vino che prevede la facoltà di demandarne la stampa anche ai privati. Nulla cambia, invece, per quanto concerne il principio per cui i vini DOCG devono essere forniti del contrassegno, a differenza dei vini DOC, peri quali, ove consentito dal relativo piano dei controlli, il contrassegno può essere sostituito dall`indicazione del lotto della singola partita.
Altra novità consiste nell`introduzione di un sistema di tracciabilità telematico, che per i vini DOC, insieme all`indicazione del lotto, può sostituire il contrassegno; l`obbligo di indicare comunque il lotto deriva dalla normativa in materia di etichettatura. L`imbottigliatore dovrà richiedere all`organismo di controllo oppure al Consorzio, che può essere delegato dall`organismo di controllo, i codici alfanumerici univoci non seriali, che dovranno essere indicati in chiaro sull`etichetta prima che il vino venga immesso sul mercato. L`organismo di controllo o il Consorzio, attraverso uno dei «provider» presenti nell`elenco istituito dal Mipaaf, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero, richiederà l`elaborazione di detti codici, che saranno poi attributi all`imbottigliatore.
Il codice alfanumerico univoco e non seriale deve essere apposto in chiaro su ogni singola bottiglia, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi dove questo avviene. Deve essere leggibile anche senza l`ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica. Deve consentire l`identificazione univoca del «provider» che lo ha generato e fornito all`organismo di controllo. Infine deve essere associato, prima dell`immissione in commercio della bottiglia su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato già forniti all`organismo di controllo o consorzio se delegato, e precisamente: nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e tipologia; identificazione della partita; numero dei contenitori da utilizzare per l`imbottigliamento; capacità dei contenitori da utilizzare per l`imbottigliamento. I codici alfanumerici dovranno pertanto essere indicati sulle bottiglie e registrati nell`apposito registro telematico tenuto dall`imbottigliatore. Questo sistema di controllo e tracciabilità, oltre che per i vini DOC può essere utilizzato anche per i vini IGT.
Fonte: Italia Oggi