Bevande Spiritose IG: i nuovi Regolamenti rivoluzionano le procedure per le Indicazioni Geografiche e istituiscono il registro ufficiale
Se il 2021, dal punto di vista normativo, rappresenta un anno cruciale per le Indicazioni Geografiche con la tanto attesa proposta legislativa di revisione dell’intero sistema, prevista entro la fine dell’anno da parte della Commissione Europea, per lo specifico comparto delle bevande spiritose, invece, lo stesso anno segna il momento di pieno compimento e concreta attuazione della nuova disciplina, frutto della revisione che ha portato all’abrogazione del precedente Regolamento CE n. 110/2008 (attuato in Italia con Decreto ministeriale n. 519 del 13 maggio 2010).
Infatti, a partire dallo scorso 25 maggio, è entrato a pieno regime il Regolamento UE n. 787/2019, già parzialmente in vigore dal 2019 per quanto riguarda le disposizioni strettamente inerenti alla registrazione e protezione delle IG. Oltre al rafforzamento della tutela e alla semplificazione della registrazione delle Indicazioni Geografiche, la nuova disciplina introduce norme relative alla produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura nonché all’utilizzo dei nomi di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari.
Il Regolamento rappresenta, dunque, la normativa di riferimento in materia di bevande spiritose IG e inaugura un processo di necessaria attualizzazione e revisione della disciplina europea in questo ambito. Nel solco di tale evoluzione, la Commissione Europea ha emanato diversi regolamenti delegati (Reg. delegati n. 2021/1096 e n. 2021/1234) e di esecuzione (Reg. di esecuzione n. 2021/1236) che, oltre ad istituire il registro ufficiale delle bevande spiritose a IG, ne disciplinano aspetti specifici in merito alle domande di registrazione, alla modifica dei Disciplinari, al registro e alla cancellazione dal registro, al controllo, all’utilizzo del simbolo grafico delle IG di bevande spiritose e all’etichettatura anche dei prodotti composti. Sotto quest’ultimo profilo, nel mese di agosto sono stati pubblicati due Regolamenti delegati che modificano il Reg. UE n. 787/2019 in merito all’impiego nell’etichettatura e presentazione di una bevanda spiritosa delle allusioni (art. 11 Reg. UE n. 787/2019) e dei termini composti (art. 12 Reg. UE n. 787/2019). In particolare, con il Reg. delegato n. 2021/1335 la Commissione Europea disciplina i casi in cui bevande spiritose facciano allusione nella designazione, presentazione o etichettatura ad altre bevande spiritose.
Viene introdotto l’obbligo di indicare la denominazione legale della nuova bevanda spiritosa all’interno dello stesso campo visivo dell’allusione. Anche per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione di bevande spiritose ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari, il Reg. delegato n. 2021/1335 della Commissione prevede l’obbligo di indicare la denominazione legale della bevanda nel medesimo campo visivo del termine composto, salvo i casi in cui esso includa il termine “liquore” o “crema” e purché vengano rispettate le condizioni specifiche stabilite dalla legge. La ratio di tali interventi legislativi risiede nella necessità di eliminare alcune incongruenze normative esistenti, evitando che possano generare confusione nei consumatori e permettere eventuali abusi della reputazione delle bevande spiritose IG. Entrambi i Regolamenti si aggiungono agli ulteriori obblighi già previsti dagli artt. 11 e 12 Reg. UE n. 787/2019 e, pur applicandosi retroattivamente a partire dal 25 maggio 2021, prevedono un periodo transitorio di adeguamento per le aziende. E così, le eccellenze italiane come la grappa, gli amari e gli altri distillati a Indicazione Geografica sono oggi inseriti al centro di un quadro legislativo sempre più completo, aggiornato e potenziato, necessario per tutelare in maniera efficace questo settore in Europa e, soprattutto, sui mercati esteri.
“È indubbio che il settore delle bevande spiritose, al pari di quello dei vini e delle specialità alimentari, vanti numerose denominazioni, sia a livello nazionale che internazionale che affondano radici profonde nella storia, nelle tradizioni e nella cultura dei territori da cui esse hanno avuto origine e in cui sono tuttora prodotte” commenta Cesare Mazzetti, presidente della Fondazione Qualivita. “Denominazioni di distillati prodotti in grandi volumi e assurti alla grande fama come Grappa, Cognac e Scotch Whisky, convivono con piccole produzioni come quella del Genepì del Piemonte o del Mirto di Sardegna. Queste bevande, accomunate dall’avere una zona di origine, una tradizione produttiva, forti legami territoriali e una notorietà connessa al loro nome, hanno pieno titolo per far parte del grande paniere delle Indicazioni Geografiche e per godere delle speciali tutele assegnate alle IG. Le istituzioni europee già dal 2008 hanno riconosciuto questo carattere alle bevande spiritose, ma è solo con il Regolamento n. 787 del 2019 e con i due recentissimi Regolamenti di attuazione che si hanno regole certe e assolutamente inequivocabili per la gestione delle domande e delle procedure di riconoscimento. Un importantissimo passo in avanti è poi l’inserimento delle bevande spiritose a IG nel registro telematico ‘eAmbrosia’, grazie al quale il pubblico interessato può avere accesso alle più dettagliate informazioni sulle Indicazioni Geografiche riconosciute in Europa: una conferma dell’importanza che le regole per la tutela e la promozione e valorizzazione delle IG sono trasversali a tutti i settori interessati, cibo, vino e bevande spiritose, nella ricerca della massima efficienza e dei migliori risultati”.
A cura della Redazione
Fonte: Consortium 2021_03