L’accordo di Libero Scambio tra l’Unione Europea e la Nuova Zelanda introduce un sistema di protezione per le Indicazioni Geografiche delle parti contraenti. Saranno tutelate tutte le Indicazioni Geografiche dell’UE dei vini e delle bevande spiritose e 163 IG del comparto food.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Accordo di Libero Scambio tra l’Unione Europea e la Nuova Zelanda, che introduce anche un sistema di protezione per le Indicazioni Geografiche delle parti contraenti.
Le DOP IGP agroalimentari italiane oggetto di protezione, risultanti dall’elenco dell’Allegato 18-B dell’Accordo, sono le seguenti:
Aceto Balsamico di Modena; Asiago; Bresaola della Valtellina; Castelmagno; Finocchiona; Fontina; Gorgonzola; Grana Padano; Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel; Montasio; Olio Monti Iblei; Mortadella Bologna; Mozzarella di Bufala Campana; Parmigiano Reggiano; Pecorino Romano; Pecorino Toscano; Piave; Prosciutto di Parma; Prosciutto di San Daniele; Prosciutto Toscano; Provolone Valpadana; Salamini italiani alla cacciatora; Taleggio.
Complessivamente, proteggerà tutte le Indicazioni Geografiche dell’UE dei vini e delle bevande spiritose e 163 IG del comparto food.
L’elenco delle Indicazioni Geografiche di cui all’allegato 18-B può essere modificato con decisione del Comitato per il commercio, anche mediante l’aggiunta di ulteriori Indicazioni Geografiche. Le aggiunte all’elenco non possono superare 30 DOP IGP di ciascuna parte ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Fonte: GUUE L del 28/02/2024