Provincia di Cremona
L’Unione europea con il regolamento delegato (Ue) n. 664/2014 della Commissione intende introdurre norme stringenti che legano la produzione di foraggio e mangime realizzata a livello locale per l’alimentazione del bestiame utilizzato per la produzione di prodotti a denominazione di origine protetta, ad indicazione geografica protetta e per le specialità tradizionali garantite. Il testo prevede che per le produzioni di qualità citate i mangimi agli animali provengano integralmente dalla zona geografica delimitata o, nel caso non sia possibile garantire tale approvvigionamento, che i mangimi prodotti fuori della zona d’origine non superino il 50% del totale calcolato in sostanza secca su base annua.
E evidente il grave impatto economico che il provvedimento potrebbe provocare nelle zone votate, quali le nostre, alla economia delle aziende che producono all’interno di queste filiere.