Il Regolamento prevede, con riferimento ai prodotti trasformati, specifici obblighi per l’utilizzazione delle IG nella Comunicazione, riservando un ruolo centrale ai Consorzi nella gestione della materia
Principali innovazioni del Regolamento
Il Parlamento Europeo, con il Regolamento n. 2024/1143, ha coordinato e armonizzato la normativa riguardante le Indicazioni Geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. La Riforma, innanzitutto, ha risposto all’esigenza di offrire ai portatori di interessi una unica fonte regolatoria sul sistema di protezione delle IG a livello europeo. Con il Regolamento, inoltre, si è inteso dare applicazione alla strategia “Farm to work”, prescritta nel Green Deal europeo in termini di sostenibilità alimentare. L’intervento normativo, ancora, ha introdotto disposizioni finalizzate a rafforzare la tutela delle Indicazioni Geografiche, anche sotto l’aspetto della Proprietà Intellettuale. Le principali novità che contraddistinguono la Riforma, schematizzando, possono essere classificate sotto tre titoli: Semplificazione, Rafforzamento dei Consorzi e Protezione, tutto nell’ambito di una cornice fortemente caratterizzata dal paradigma della Sostenibilità. Quanto alla Semplificazione, rilevano le modifiche riguardanti la procedura di registrazione delle Indicazioni Geografiche, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi e all’assegnazione alla Commissione di competenze amministrative ad hoc.
In merito al Rafforzamento dei Consorzi, assumono rilievo le varie disposizioni che ne sottolineano l’assoluta centralità nel sistema, con l’attribuzione di inedite competenze nella prevenzione e nel contrasto alle pratiche commerciali lesive della reputazione delle IG, nello studio e nell’implementazione di misure per la Sostenibilità, nella lotta contro le violazioni dei disciplinari. Sul versante della Protezione, considerata l’esponenziale crescita del commercio elettronico, il Regolamento affida all’EUIPO European Union Intellectual Property Office il compito di dare vita ad un sistema di monitoraggio della regolarità dei traffici.
Alberto Improda. Avvocato, Docente e Saggista. Managing Partner di Studio Legale Improda – Avvocati Associati. Professore di Innovation Management all’Istituto Universitario ISIA. Presidente di Fondazione Città Italia e del Centro Studi Cross Route Impresa. Membro del Board dell’ESG European Institute e del Comitato ESG di REAM SGR, Gruppo Intesa Sanpaolo. Autore di vari saggi, tra i quali Italian Soul, Il Design Crisalide e La Rotta dei Brand.
La protezione delle IG nei prodotti trasformati
Le presenti note hanno riguardo ad un particolare profilo della Riforma, di peculiare interesse: gli interventi del Regolamento concernenti la protezione delle Indicazioni Geografiche nei prodotti trasformati. Prima della Riforma le principali fonti normative rilevanti erano il Regolamento n. 1169/2011, seguito dal Regolamento n. 1151/2012, che rimandava alla Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03. Nello specifico, sintetizzando, la menzione DOP IGP veniva considerata corretta ove fossero rispettati tre requisiti.
In primo luogo, il prodotto alimentare non doveva contenere nessun altro “ingrediente comparabile”, ovvero che potesse sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficiava di una DOP o IGP.
In secondo luogo, l’ingrediente tutelato doveva essere utilizzato in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato.
In terzo luogo, la percentuale di utilizzo doveva essere indicata nella denominazione o nell’elenco degli ingredienti.
L’impianto normativo non è però risultato di piena efficacia, sia per l’assenza di adeguate misure sanzionatorie di contrasto alle irregolarità, sia per la genericità dei parametri presi in considerazione. Menzioniamo, a titolo esemplificativo, il caso “Champagner Sorbet”. La vicenda traeva origine dalla commercializzazione, da parte della catena di discount tedesca “Aldi”, di un prodotto surgelato con la denominazione “Champagner Sorbet”, nel quale figurava tra gli ingredienti una percentuale di Champagne pari al 12%. Il CIVC, “Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne”, ritenendo che il prodotto con tale denominazione rappresentasse una violazione della DOP “Champagne”, adiva il Tribunale del Land di Monaco di Baviera, al fine di ottenere un provvedimento inibitorio dell’utilizzo della denominazione. La controversia, che vedeva il Comitato vittorioso in primo grado e soccombente in appello, giungeva dinanzi alla Corte di Federale di Giustizia, la quale sospendeva il procedimento e si rivolgeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione della normativa sulla tutela delle DOP. La Corte stabiliva che l’utilizzo di una Denominazione di Origine Protetta come parte della denominazione di un prodotto alimentare posto in vendita e non conforme al disciplinare di produzione della DOP, ma contenente un ingrediente che conferiva al prodotto una caratteristica essenziale, non costituisse un indebito vantaggio reputazionale in favore del Trasformatore.
Le innovazioni del Regolamento su IG e prodotti trasformati
Assolutamente opportuno, in buona sostanza, risulta l’intervento della Riforma sul tema in discussione. L’articolo 27 del Regolamento, al Punto 1, recita: ”l’Indicazione Geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se: a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dall’Indicazione Geografica; b) l’ingrediente designato Geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; c) la percentuale dell’ingrediente designato dall’Indicazione Geografica nel prodotto è indicata in etichetta”.
La norma, fin qui, non si discosta di molto rispetto a quanto affermato nelle disposizioni preesistenti, chiedendo sostanzialmente il rispetto dei medesimi tre requisiti sopra già indicati. Le novità più rilevanti sono racchiuse al Punto 2, il quale prescrive che: “i produttori di un alimento preimballato, quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, che contiene come ingrediente un prodotto designato da un’Indicazione Geografica, che desiderano utilizzare tale Indicazione Geografica nel nome di tale alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, forniscono una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, per l’Indicazione Geografica in questione. Tali produttori includono in detta notifica le informazioni che dimostrano che le condizioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte e agiscono di conseguenza. Il gruppo di produttori riconosciuto conferma il ricevimento di tale notifica per iscritto entro quattro mesi. Il produttore dell’alimento preimballato può iniziare a utilizzare l’Indicazione Geografica nel nome dell’alimento preimballato dopo il ricevimento di tale conferma o dopo la scadenza del termine, se precedente. Il gruppo di produttori riconosciuto può allegare a tale conferma informazioni non vincolanti sull’uso dell’Indicazione Geografica in questione”.
Il Legislatore Europeo, attraverso l’introduzione di questo meccanismo autorizzativo, ha evidentemente inteso rafforzare la protezione delle Indicazioni Geografiche. La tutela viene implementata con l’attribuzione, al “gruppo di produttori”, di un ruolo di controllo nei confronti di chi desidera utilizzare una denominazione IG nell’indicazione del prodotto preimballato, a garanzia anche dei diritti dei consumatori. La ratio della disposizione è quella di prevenire nel mercato gli usi illeciti delle DOP e IGP, al fine di evitare sia che un produttore sleale tragga indebito vantaggio dallo sfruttamento della notorietà di una IG, sia che il consumatore finale venga indotto in errore confidando nell’indicazione riportata.
Di sicuro interesse è anche il Punto 3 della norma, ai sensi del quale le aziende produttrici ed i Consorzi hanno facoltà di concludere intese negoziali sui profili tecnici e visivi, per la presentazione dell’IG in etichetta ed in genere nell’ambito della comunicazione. Le novità in questione, da un punto di vista sistematico, rappresentano un ulteriore passo nel processo di inserimento delle Indicazione Geografiche nelle dinamiche tipiche della Proprietà Intellettuale.
Non può non essere colta, tra l’altro, l’assonanza degli interventi in esame con alcuni tradizionali istituti della Proprietà Intellettuale, tipici del Diritto d’Autore e del Brevetto per Invenzione. Quanto al Diritto d’Autore, ci si riferisce al meccanismo concernente la relazione tra “opera originaria” e “opera derivata”. L’opera derivata, ai sensi dell’art. 4 della Legge sul Diritto D’Autore, è una creazione dell’ingegno con un evidente collegamento all’opera originaria, che si configura però autonomamente tutelabile, in quanto dotata di un adeguato gradiente di creatività. Malgrado ciò, in forza dell’art.18, la modificazione o la trasformazione dell’opera originaria, secondo varie modalità e con determinati limiti, deve essere autorizzata dal soggetto che ne detiene i diritti. Nell’ambito della disciplina sulle Invenzioni, poi, rileva il concetto di “invenzione dipendente”, ex. art. 68, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale.
L’invenzione dipendente concerne un trovato innovativo derivante da una privativa anteriore, la cui attuazione presuppone l’applicazione dell’invenzione precedentemente brevettata da terzi. Il titolare dell’invenzione originaria dovrà dare il proprio consenso all’inventore successivo, nello specifico una licenza obbligatoria, per lo sfruttamento della prima invenzione, ai sensi dell’art. 71.
La Proprietà Intellettuale, nelle declinazioni che riguardano i suoi diversi istituti, si caratterizza insomma per un generale principio di tutela del soggetto titolare di un diritto riguardo alle applicazioni, modifiche e trasformazioni ad opera di terzi. Evidente appare l’analogia con il meccanismo delle Indicazioni Geografiche e del loro utilizzo in sede di Trasformati, oggetto della Riforma in esame.
A cura della redazione
Fonte: Consortium 2024_03