In questo articolo viene analizzato il legame tra patrimonio culturale europeo e le Indicazioni Geografiche. Con la Riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche viene segnato un passo avanti per la costruzione dell’identità europea: questa infatti sancisce che i prodotti IG dell’Unione sono ”parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo”
Dopo circa due anni di dibattito serrato l’Unione Europea ha approvato l’attesa riforma della regolamentazione delle Indicazioni Geografiche, includendo in un unico Regolamento la disciplina dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose a Indicazione Geografica (1). Il percorso legislativo non è stato semplice anche perché le critiche all’unificazione della normativa non sono mancate, specie in Italia e paradossalmente proprio dal mondo delle DOC del vino (2). La normativa europea sulle Indicazioni Geografiche, come noto, si era in precedenza fondata sul Reg. UE
n. 1151/12 (3) per quanto riguarda i prodotti agricoli, sul Reg. UE n. 1308/2013 (4) relativamente ai vini e sul Reg. UE n. 2019/787 (5) per quanto concerne le bevande spiritose. In parallelo, con il Reg. (UE) 2017/1001 (6) era stato disciplinato il marchio dell’Unione Europea e istituito l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale.
Il nuovo Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE nell’aprile 2024, interviene su tutte le predette basi giuridiche definendo una sorta di Testo unico delle IG europee. Si tratta di un Regolamento assai corposo sia nelle premesse (85 considerando), che nell’articolato (89 articoli) che cerca di unificare procedure e protezione dei diritti di proprietà intellettuale riferiti alle IG alimentari. Ricordiamo infatti che nell’UE esistono anche le Indicazioni Geografiche dei prodotti artigianali la cui normativa è affidata al Reg. (UE) 2023/2411 (7).
In questo primo, necessariamente sintetico, commento ci si sofferma su un aspetto apparentemente poco operativo della nuova normativa sulle IG, ma fondamentale per comprendere la portata della norma: il legame tra il patrimonio culturale europeo e le Indicazioni Geografiche.
Stefano Vaccari economista e giurista, ha ricoperto a lungo incarichi di vertice nell’Amministrazione agricola italiana. È stato Capo Dipartimento e direttore generale presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Nel 2012, il primo dei considerando del Reg. UE n. 1151/12 sulle IG food sancì: “La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell’acquacoltura dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi“.
L’inserimento dei prodotti agricoli di qualità nel patrimonio culturale dell’UE non è stato privo di significato pratico. L’art. 3 par. 3 del Trattato UE sancisce solennemente che l’Unione Europea ”rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.”. Ciò significa che l’UE è, prima ancora degli Stati membri, titolare della missione di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale, anche con riferimento alle Indicazioni Geografiche. Sotto il profilo pratico il Reg. 1151/12, all’art. 13, par. 3, ha introdotto il meccanismo di protezione dei nomi a IG noto come ex officio, per il quale ”Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle Denominazioni di Origine Protette e delle Indicazioni Geografiche Protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.”. In coerenza con la missione di salvaguardia del patrimonio culturale dell’UE, tutti gli stati membri sono quindi obbligati ad assicurare protezione a tutti i prodotti UE che si fregiano di IG.
Sino all’approvazione del nuovo Regolamento il meccanismo di protezione dei vini e degli spiriti era differente, basato su norme derivanti dall’Organizzazione Comune di Mercato dei vini o specifiche per gli spiriti, tali da assicurare una protezione sostanziale ai nomi registrai ma non ricadente sotto il cappello protettivo dell’art. 3, par. 3 del Trattato mancando, nei Regolamenti nn. 1308/13 e 2019/787 l’esplicito aggancio tra IG e patrimonio culturale dell’UE.
La sostanziale efficacia della protezione derivante dalla registrazione del nome nel registro UE eAmbrosia (8), vale a dire il Registro europeo delle Indicazioni Geografiche, non deve far dimenticare che la base giuridica di tale protezione, per i vini e gli spiriti, era costituita da una regolamentazione di settore, vale a dire la Politica Agricola Comune, come tale soggetta a modifiche ed evoluzioni contingenti. La PAC è stata per oltre sessant’anni la principale politica dell’UE in termini finanziari e non solo: nel corso dei decenni la PAC ha saputo inglobare numerose finalità extragricole attuando politiche di sicurezza alimentare, ambientali e commerciali, sempre avendo come base giuridica gli articoli da 38 a 44 dell’attuale Trattato FUE. Per fare due esempi, la PAC ha costituito base giuridica per la normativa unionale sul food security (Reg. n. 178/02) e per le pratiche commerciali sleali (Dir. n. 633/19).
Negli ultimi cinque anni, tuttavia, abbiamo assistito ad una decisa invasione di campo da parte di altre politiche, a cominciare da quelle ambientali e sanitarie, che hanno ridotto significativamente la sfera di influenza della PAC anche su materie afferenti la produzione agroalimentare. Un esempio su tutti è la normativa UE in materia di uso del suolo e carbon farming, discendente dal Green Deal e che ha come base giuridica l’art. 192 del TFUE, vale a dire la politica ambientale.
La digressione sull’impiego della PAC quale base giuridica di determinate politiche è funzionale a mostrare come la tutela dei vini e degli spiriti, prima del nuovo Regolamento sulle IG, fosse comunque influenzabile dai rapporti di forza delle diverse politiche unionali. Essendo vini e spiriti prodotti contenenti alcool, è nota la posizione di parte della Commissione Europea e di numerosi Stati membri mirante a un ridimensionamento delle politiche indirizzate al settore e a un’etichettatura precauzionale come quella adottata dall’Irlanda, con il placet della Commissione Europea, recante l’avviso: ””Il vino nuoce gravemente alla salute”.
Il nuovo Regolamento UE sulle IG introduce importanti novità portando tutti i prodotti a IG sotto l’ala protettiva dell’art. 3, par. 3 del Trattato UE.
Il 6° considerando, riprendendo quanto già enunciato per le IG food nel Reg. 1151/2, sancisce che: “La qualità e la varietà della produzione agricola e alimentare dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori, che hanno saputo preservare le tradizioni e l’identità culturale come parte del patrimonio dell’Unione, pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi i che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell’Unione un simbolo di qualità”.
Tutti i prodotti normati dal nuovo Regolamento, cioè food, wine & spirits, sono parte integrante del patrimonio culturale UE.
L’8° considerando si spinge ad affermare che: “I prodotti di alta qualità rappresentano una delle maggiori risorse dell’Unione, sia per la nostra economia che per la nostra identità culturale. Tali prodotti sono la più forte rappresentazione del marchio ”made in the EU”, riconoscibile in tutto il mondo, che genera crescita e tutela il nostro patrimonio. I vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli sono una risorsa europea che deve essere ulteriormente rafforzata e protetta“.
L’affermazione che i prodotti di alta qualità siano ”la più forte rappresentazione del marchio ”made in the EU”, riconoscibile in tutto il mondo, che genera crescita e tutela il nostro patrimonio” , nella sua enfasi, induce ad alcune riflessioni. Il Considerando introduce una definizione di prodotti ”ad alta qualità”, non esplicitamente presente nella precedente normativa, che definiva ”prodotti di qualità” le IG registrate. La costruzione della frase sembra indicare che l’aggettivo ”alta” sia una semplice enfasi sulla categoria ”prodotti di qualità” e che voglia ricomprendere non solo le IG, ma anche i prodotti che si fregiano delle ”indicazioni facoltative di qualità” di cui agli artt. 74 e ss. del nuovo Regolamento. Se nella definizione di ”prodotti di alta qualità” sono quindi ricompresi tutti i regimi di qualità di cui al nuovo Regolamento, non si può non riconoscere un favor dell’UE, sotto il profilo dell’identità europea, a tali prodotti, ben superiore a quello riguardante tutti gli altri prodotti commerciali registrati a marchio EU. I prodotti agroalimentari di qualità, in quanto patrimonio culturale dell’UE, hanno quindi un’identità dal valore superiore al mero regime giuridico di protezione che contraddistingue gli ordinari Diritti di Proprietà Intellettuale (IPR).
I considerando 18 e 20 pongono quindi l’accento sul fatto che ”Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell’intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell’Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione (9), e che ”Un sistema unitario ed esclusivo di Indicazioni Geografiche dovrebbe contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori, sia nell’Unione che nei Paesi terzi, riguardo ai simboli, alle indicazioni e alle abbreviazioni che attestano la partecipazione ai regimi di qualità europei” (10).
Da un lato vi è dunque una specificità delle Indicazioni Geografiche europee in termini di valori identitari rispetto ai trade marks, dall’altro vi è la volontà dell’Unione di avere una gestione omogenea e centralizzata a livello europeo dell’intera materia dei marchi, affidando all’EUIPO il mantenimento e l’aggiornamento del registro dell’Unione in relazione a registrazioni, modifiche e cancellazioni di Indicazioni Geografiche (art. 23 nuovo Regolamento).
L’unificazione della normativa sulle Indicazioni Geografiche di vino, spiriti e prodotti agricoli non è dunque un’operazione di semplificazione e razionalizzazione delle procedure europee ma costituisce un passo in avanti rilevante per la costruzione dell’identità europea, e ciò in un momento delicato per la politica Agricola Comune, base giuridica e fondamento produttivo delle Indicazioni Geografiche europee, ma anche faro illuminante per le politiche agricole nazionali.
Riferimenti
- Il Regolamento è stato definitivamente adottato dal Parlamento europeo il 28 febbraio 2024 ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.
- Ancora nell’aprile 2023 le rappresentanze delle Indicazioni Geografiche del vino, a cominciare da FEDERDOC, erano in larga parte contrarie ad unificare la normativa con il food. https://www.vinitaly.com/magazine/il-vino-d-italia-e-d-europa-e-diviso- sulla-riforma-delle-indicazioni-geografiche/
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle Indicazioni Geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il Regolamento (CE) n. 110/2008.
- Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione Europea.
- Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753
- https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/
- Considerando 18
- Considerando 20
A cura della redazione
Fonte: Consortium 2024_02