Il Regolamento è in corso di traduzione nelle varie lingue dei Paesi UE, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro marzo/aprile 2024 e vedrà l’attuazione nazionale nel corso dei mesi estivi del 2024.
Di seguito una sintesi dei pilastri del nuovo testo unico europeo sulle produzioni di qualità. Nelle pagine successive, le interviste al relatore delle Riforma Paolo De Castro e al Ministro dell’agricoltura delle sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida
1. Rafforzamento del ruolo dei Consorzi
I Consorzi di tutela restano in mano solo ai produttori e agli operatori lungo la filiera produttiva con maggiori e migliori responsabilità, tra cui la lotta alle pratiche svalorizzanti e la promozione del “turismo a Indicazione Geografica”; per i criteri di riconoscimento dei Consorzi sono salvaguardati gli schemi nazionali, come quello italiano, che già funzionano in modo efficace; agli Stati membri è riconosciuta la possibilità di introdurre sistemi di contributi erga-omnes, che prevedano l’obbligo per tutti i produttori di sostenere i costi del Consorzio per lo svolgimento delle attività previste dal Regolamento; i Consorzi riconosciuti beneficiano di un rafforzamento delle proprie prerogative, tra cui l’estensione da 3 a 6 anni per i piani di regolazione dell’offerta o la possibilità di redigere clausole di condivisione del valore lungo la filiera per i propri membri.
2. Maggiore protezione
- Protezione on-line e nel sistema dei domini: diventa ex-officio tramite un sistema di geo-blocking che obbliga gli Stati membri a bloccare l’accesso a tutti i contenuti evocativi di una Indicazione Geografica, anche grazie a un alert system sviluppato da EUIPO.
- Protezione IG utilizzate come ingredienti: rende obbligatorio per i trasformatori l’indicazione in etichetta della percentuale di prodotto IG all’interno del prodotto trasformato e vieta l’utilizzo di altri prodotti comparabili alla IG; quando esistono Consorzi riconosciuti, i trasformatori sono obbligati ad informarli per iscritto dell’utilizzo della IG, e devono attendere un avviso di ricevimento che può includere indicazioni sul corretto utilizzo dell’Indicazione Geografica; gli Stati membri hanno la possibilità di rafforzare questo sistema, predisponendo una procedura autorizzativa a livello nazionale.
- Protezione internazionale: è possibile per i Consorzi riconosciuti, la cui IG abbia un mercato internazionale, essere registrati automaticamente all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona, che prevede una protezione rapida e indefinita in tutti i Paesi firmatari, anche extra- UE; sono state eliminate le falle del sistema che consentivano di sfruttare indebitamente la reputazione delle IG tramite norme tecniche nazionali (aceto balsamico sloveno e cipriota) o strumenti unionali quali le menzioni tradizionali (Prosek made in Croazia) chiarendo che queste non possono corrispondere o evocare IG riconosciute.
3. Semplificazione
Definiti tempi certi per l’esame delle richieste di registrazione e di modifica dei disciplinari da parte della Commissione, riducendoli a 6 mesi, estendibili di ulteriori 5 solo nel caso in cui la richiesta sia incompleta e debbano essere presentate ulteriori informazioni; devono passare dall’approvazione della Commissione solo gli emendamenti che implicano effetti reali sul mercato unico, mentre tutte le altre modifiche sono gestite esclusivamente a livello nazionale evitando il doppio passaggio che rallenta ogni procedura di modifica; sono quindi ridotti i dossier che devono essere analizzati a livello europeo e perciò non si rende necessario un maggiore coinvolgimento nella fase di scrutinio delle modifiche dei disciplinari dell’Ufficio europeo sulla proprietà intellettuale (EUIPO), che tuttavia può dare un supporto consultivo su questioni amministrative e contribuire alla tutela e alla promozione delle IG con lo sviluppo di un registro europeo on-line delle Indicazioni Geografiche.
4. Sostenibilità e trasparenza
È stata inserita la richiesta di elaborazione da parte dei Consorzi, inizialmente su base volontaria, di un rapporto di sostenibilità che spieghi ciò che svolgono in termini di sostenibilità ambientale, economica, sociale e di rispetto del benessere animale; è stata eliminata la delega alla Commissione di definire tramite le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento di quelle esistenti, che andrebbe contro la tutela delle specificità delle singole filiere; per una maggiore trasparenza verso il consumatore è stato inserito l’obbligo di indicare sull’etichetta di qualsiasi prodotto IG il nome del produttore.
A cura della redazione
Fonte: Consortium 2023_04