In data 8 giugno 2022 sono stati pubblicati due regolamenti delegati che apportano delle modifiche ai regolamenti n. 664/2014 e n. 668/2014 relativi alle modalità di applicazione del Reg. UE 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il regolamento n. 664/2014 riguarda la definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari.
Le modifiche del reg. delegato 2022/891 riguardano l’articolo 6 “Modifica di un disciplinare” del reg. 664/2014 che è stato suddiviso nei seguenti articoli:
- 6 – Domande di modifiche dell’Unione di un disciplinare
- 6 bis – Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione
- 6 ter – Modifiche ordinarie del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta
- 6 quarter – Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie
- 6 quinquies – Modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione stabilisce le condizioni uniformi di applicazione delle modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori di detto regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.
Con il regolamento 2022/892 il Reg. 668/2014 è stato modificato come segue:
- Per l’articolo 6, relativo alla procedura per le domande di registrazione, la prima modifica riguarda il titolo che è passato da “Procedura per le domande di registrazione” a “Procedura per le domande di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite”; mentre la seconda modifica riguarda il numero delle parole che deve contenere il testo.
- Altra modifica è stata apportata all’articolo 8 “Domande di registrazione comuni” aggiungendo il comma: «Lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del primo comma diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.»
- L’articolo 10, relativo alle procedure di modifica di un disciplinare, è stato sostituito dall’articolo “Domande di modifiche dell’Unione di un disciplinare” nel quale vengono elencate tutte le informazioni che è necessario vengano inserite nella domanda di modifica. Ancora, sono stati inseriti nel documento, due articoli, il 10 bis, relativo alla comunicazione di una modifica ordinaria, e il 10 ter relativo alla comunicazione di una modifica temporanea.
- Infine, l’articolo 12 “Modalità di presentazione” è stato sostituito dall’art. 12 “Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori” e sono stati ulteriormente inseriti gli articoli 12 bis, sulla presentazione e il ricevimento delle comunicazioni e 14 bis sulla tutela dei dati, argomento non trattato nella precedente versione.
Entrambi i regolamenti, 2022/891 e 2022/892, adottati ad aprile 2022, si applicano dall’8 giugno 2022.
Fonte: Fondazione Qualivita