Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE C 362 del 28/10/2020) la richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino Prosecco DOP.
Le principali modifiche richieste riguardano l’introduzione della tipologia Rosè con obbligo dell’indicazione d’annata.
1. Prosecco DOP — Spumante rosé — nella categoria VS e VSQ
È inserita la tipologia spumante rosé al fine di introdurre nella denominazione una produzione di spumante ottenuto da vitigni Glera B. e Pinot nero vinificato in rosso.
Tale tipologia era già diffusa nel territorio interessato anche se prodotta con denominazione merceologica diversa.
La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 1,2,4,5,8 e 9 ed il documento unico alle sezioni 4,5,8 e 9.
2. Prosecco DOP — Spumante rosé — Base ampelografica
La tipologia spumante rosé prevede la seguente composizione di varietà di viti: Glera B. minimo 85 %, massimo 90 %; Pinot nero vinificato in rosso minimo 10 %, massimo 15 %. Detta composizione permette di ottenere la colorazione «rosé».
La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 2 e non riguarda il documento unico.
3. Prosecco DOP — Spumante rosé — Resa di uva ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
La resa massima di uva della varietà Pinot nero è stata stabilita a 13 500 kg/ha per consentire una maggiore concentrazione di sostanza colorante ed una maggiore stabilità della stessa.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è stato indicato a 9 % vol.
La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 4 ed il documento unico alle sezioni 4 e 5 b.
4. Prosecco DOP — Spumante rosé — Elaborazione
La tipologia deve essere prodotta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave con un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni. Tale modalità di produzione consente al lievito di rilasciare dei composti come le mannoproteine le quali svolgono un’azione protettiva della sostanza colorante (complessi antociano-tannini a basso peso molecolare) nei confronti dell’ossidazione e dell’anidrite solforosa, inoltre conferisce una maggiore complessità olfattiva e gustativa.
La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e non riguarda il documento unico.
5. Prosecco DOP — Spumante rosé — Pratiche enologiche
E’ consentita nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante rosé e vino spumante di qualità rosé, l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero (vinificato in rosso), in quantità non inferiore al 10 % e non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera B. impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %. Tale pratica enologica è in analogia a quanto già previsto per le tipologie spumante già presenti ed in aderenza della normativa dell’Unione europea.
La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare ed il documento unico alla sezione 5 a).
6. Prosecco DOP — Spumante rosé — Caratteristiche al consumo
In conseguenza della introduzione della tipologia spumante rosé, sono indicate le caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche.
La modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare ed il documento unico alla sezione 4.
7. Prosecco DOP — Spumante rosé — Etichettatura termine millesimato
Nell’etichettatura di tale tipologia è obbligatorio indicare il termine millesimato, seguito dall’anno di produzione delle uve in conformità all’articolo 49, comma 1 del regolamento delegato (UE) 2019/33della Commissione.
La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare ed il documento unico alla sezione 9.
8. Prosecco DOP — Spumante rosé — Immissione al consumo
È prevista l’immissione al consumo a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia al fine di consentire un maggior affinamento del prodotto.
La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e non riguarda il documento unico.
Fonte: Fondazione Qualivita