Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/C 274 della Commissione, del 19 agosto 2020, è stata approvata la modifica non minore del disciplinare della Denominazione di Origine Controllata Monti Iblei DOP.
Le voci del disciplinare interessate dalla modifica sono: la Descrizione del prodotto, Zona Geografica, Prova dell’origine, Metodo di produzione, Legame, Etichettatura e Altro: sono stati inseriti gli articoli relativi all’organismo di controllo non presente nel disciplinare vigente e il confezionamento.
Per quanto riguarda la descrizione del prodotto è stata introdotta la possibilità di utilizzare la denominazione “Monti Iblei” per tutta la produzione ottenuta nella zona geografica delimitata, eliminando l’obbligo di usare le menzioni geografiche aggiuntive per rendere più efficace la promozione del prodotto anche sui mercati internazionali. Mentre, in riferimento al colore, è stato deciso di eliminarlo in quanto non è più considerato un parametro indicativo della qualità dell’olio; è stata proposto un valore di acidità massima totale espressa in acido oleico max 0,5% e i valori di K sono stati modificati in: K232 ≤ 2,5 e K270 ≤ 0,22.
In riferimento alla zona geografica è stato inserito il comune di Avola nella provincia di Siracusa e i comuni di Mirabella Imbaccari e Scordia in provincia di Catania, in quanto sono stati riscontrati i requisiti storici ed agronomici per poter far parte della zona geografica di produzione dell’olio Monti Iblei. Inoltre è stato ricompreso nella zona geografica l’intero comune di Carlentini, presente nel disciplinare vigente per una sola parte. Sono state poi corrette delle imprecisioni definendo limiti certi basati principalmente su confini amministrativi, viabilità principale, corsi idrici ecc ed evitando riferimenti a viabilità interpoderale o strutture commerciali.
Nel paragrafo della prova d’origine, in coerenza con la modifica dell’articolo 1, la modifica riguarda la possibilità si utilizzare tutte le varietà previste nel disciplinare a prescindere dalla menzione geografica aggiuntiva che i produttori possono utilizzare. Sono state inoltre inserite le varietà autoctone Verdese, Biancolilla e Zaituna. Inoltre è stato modificato l’articolo 6 del disciplinare relativo alle modalità di oleificazione ed è stato inserita l’eventualità di accompagnare il prodotto con menzioni geografiche aggiuntive e specificate le tipologie di impianto da utilizzare per l’estrazione dell’olio.
Per quanto riguarda il legame, è stato inserito uno specifico articolo nel disciplinare perchè non presente nel disciplinare vigente.
Etichettatura: è stato modificato il punto 5 dell’articolo 7 del disciplinare in coerenza con la modifica dell’articolo 1 in cui è stata resa facoltativa e non obbligatoria l’indicazione alle menzioni geografiche aggiuntive. Le menzioni geografiche aggiuntive, l’indicazione delle varietà utilizzare o l’indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la Denominazione di Origine Protetta Monti Iblei.
Infine, sono stati introdotti i riferimenti all’Organismo di Controllo non presenti nel disciplinare vigente ma presente nella scheda riepilogativa ovvero Agroqualità ed è stata modificata la parte relativa al confezionamento aggiungendo al materiale banda stagnata per i recipienti, anche la dicitura “o in contenitori idonei alla conservazione dell’olio”.
Fonte: Fondazione Qualivita