Statuto
Il primo statuto della Fondazione Qualivita venne approvato in data 18/07/2002 dai tre Soci Fondatori, quali il Comune, l’Amministrazione Provinciale e la Camera di Commercio di Siena. L’Assemblea dei Soci Fondatori modificò successivamente lo statuto nelle date 14/05/2012 e 03/07/2014 e 21/042017. Lo statuto attuale è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 27/04/2021. La Fondazione è stata iscritta in data 06/10/2003 al n.50 del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Siena.
Articolo 1 – Costituzione – sede – delegazione ed uffici
E’ costituita la fondazione denominata “QUALIVITA Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti europei di qualità” con sede legale in Siena, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L’istituzione di sedi secondarie, delegazioni ed uffici potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza limiti di territorialità, anche per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di sviluppo e di incremento delle risorse a supporto della Fondazione stessa.
Articolo 2 – Scopi
La Fondazione non persegue scopi di lucro e si propone per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e vitivinicoli europei di qualità, con particolare attenzione a quelli che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario DOP e IGP e ai prodotti biologici e alle bevande spiritose ad indicazione Geografica tenendo in considerazione anche gli aspetti connessi quali nutrizione, benessere, sostenibilità, innovazione, certificazione, tracciabilità evoluta e turismo enogastronomico.
- informazione e divulgazione compresa l’editoria in genere intesa per essa, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, l’edizione di libri, giornali, riviste e periodici, in forma cartacea, elettronica, su internet, su supporto multimediale, per la promozione dei prodotti e la comunicazione ai consumatori nonché alle filiere ed ai produttori;
- ricerca ed indagini economiche e di mercato, archivio e costituzione di banche dati specializzate a livello giuridico, economico e tecnico;
- organizzazione di eventi, convegni e seminari dedicati al tema dei prodotti DOP e IGP e ai prodotti biologici.
In particolare, per la realizzazione delle attività di cui sopra, potrà essere costituito un Osservatorio permanente sui prodotti agro-alimentari e vitivinicoli DOP e IGP europei che potrà avvalersi della consulenza tecnica di esperti e tecnici del settore.
In generale, la Fondazione si propone di facilitare con ogni idonea iniziativa, lo sviluppo ed il progresso tecnico scientifico negli stessi campi per favorirne una efficace attuazione, tale da promuovere lo sviluppo armonico e congiunto della tutela e valorizzazione dei prodotti a denominazione protetta. Ciò in piena libertà ed autonomia ed in collegamento con gli operatori pubblici e privati dell’Unione europea. La Fondazione può inoltre:
- istituire borse di studio, premi o assegni;
- sovvenzionare studi e ricerche;
- contribuire a provvedere alle spese di pubblicazione o a mostre, convegni scientifici del settore e, in genere, ad ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento delle finalità statutarie.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività necessarie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.
Articolo 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie e la locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b. amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
c. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi e degli obiettivi della fondazione;
e. costituire ovvero concorrere alla costituzione od assumere partecipazioni, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di Società di capitali nonchè partecipare a Società del medesimo tipo;
f. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione degli eventuali atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i consumatori, gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
g. organizzare mostre e convegni scientifici del settore;
h. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
i. svolgere in via accessoria e strumentale altre attività economiche coerenti con gli scopi, obiettivi e funzioni della Fondazione stessa;
j. promuovere la raccolta di fondi funzionali al perseguimento dei fini statutari della Fondazione;
k. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità della Fondazione.
Articolo 4 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori o da altri soggetti a titolo di concorso alle spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali eventualmente corrisposti dai medesimi in conformità agli articoli 5 e 8 dello Statuto.
Donazioni e lasciti vanno ad incrementare il patrimonio della Fondazione e sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione.
I lasciti e le eredità testamentari sono accettati con il beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e provvede ai relativi adempimenti giuridici richiesti.
Articolo 5 – Entrate
Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
a. dei redditi derivanti dal patrimonio;
b. dei contributi annuali dei Soci Fondatori;
c. delle eventuali elargizioni da parte di terzi, compresi Enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi e fini statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
d. delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.
Articolo 6 – Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.
Articolo 7 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di gennaio dell’anno in corso, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio stesso.
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell’esercizio od entro 150 (centocinquanta) giorni nel caso in cui particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Fondazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio decorso e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea dei Soci, all’Organo di Controllo che provvederà a redigere la propria relazione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per poi essere trasmesso, a cura del Consiglio di Amministrazione, all’Autorità di vigilanza nei, termini di legge.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione sono i soggetti “Fondatori”. Sono Fondatori quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, ai quali dietro loro richiesta, l’Assemblea dei Fondatori attribuisca tale qualificazione per particolari meriti e/o competenze e che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura a quella stabilita, anche annualmente, dall’Assemblea dei Soci Fondatori ovvero con un’attività anche professionale, di particolare rilievo tale ritenuta dal Consiglio di Amministrazione, o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, comunque valutati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
Articolo 9 – Esclusione e recesso
I Fondatori possono essere esclusi dalla Fondazione solo su loro specifica richiesta e previo il consenso espresso in Assemblea dei Fondatori da tutti gli altri Soci Fondatori. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Contro l’esclusione il Fondatore escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. I Fondatori possono recedere dalla Fondazione se non hanno assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. I Fondatori che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.
Articolo 10 – Organi della Fondazione
Sono Organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei “Fondatori”;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- l’Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico ove nominato.
Articolo 11 – Assemblea dei Fondatori
L’Assemblea dei Fondatori si riunisce su iniziativa del Presidente o del Direttore Generale o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, comunque almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo dell’anno decorso. Sono attribuiti all’Assemblea dei “Fondatori” i seguenti poteri:
- approvazione del bilancio consuntivo;
- determinazione dei contributi annuali a loro carico anche in maniera differenziata per garantire le attività della Fondazione;
- determinazione del numero nei limiti statutari e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione alle previste scadenze triennali e determinazione dei loro compensi, compreso quello per la carica di Presidente e Vice-Presidente;
- nomina dei componenti l’Organo di controllo alle previste scadenze triennali e determinazione del relativo compenso;
- accettazione della richiesta di adesione di nuovi “Fondatori” ai sensi del precedente articolo 8 (otto);
- variazioni del presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delle assemblee verrà redatto verbale a cura di chi sarà a ciò incaricato dal Presidente o VicePresidente. Per la convocazione, da effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’Assemblea, non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’ informazione di tutti i componenti.
L’Assemblea potrà svolgersi anche mediante audio-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente e dagli altri partecipanti e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno nonchè visionare e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali requisiti, l’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede l’Assemblea e dove pure deve trovarsi il verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale stesso.
Articolo 12 – Presidenza e Vice-Presidenza della Fondazione
1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con la modalità che il Consiglio stesso riterrà più opportuna. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In particolare il Presidente:
a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b. convoca e presiede l’Assemblea dei Fondatori;
c. cura l’esecuzione delle delibere e intrattiene rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
d. firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto;
e. propone, dietro indicazione del Direttore Generale, al Consiglio la nomina/assunzione od il licenziamento del personale a tempo indeterminato e dei dirigenti; sottopone al Consiglio per l’approvazione, budget di spesa e programmi operativi;
f. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all’assunzione del provvedimento;
g. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
2) Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con la modalità che il Consiglio stesso riterrà più opportuna. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua, assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede della assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea dei “Fondatori” ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 21 (ventuno) membri, che restano in carica tre (3) esercizi (scadendo con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio) e sono rieleggibili.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
- l’aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l’essere nelle condizioni previste dall’art 2382 c.c.
L’esclusione deve essere comunque deliberata a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei Soci Fondatori. L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all’organo di controllo. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita a seguito dell’accettazione di nuovi amministratori. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall’organo di controllo, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Articolo 14 – Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli attribuiti a soggetti diversi dal presente Statuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente nella prima riunione dopo la nomina del Consiglio stesso;
b. deliberare sulla eventuale costituzione e composizione del Comitato Scientifico e di altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione; individuare i settori di attività della Fondazione;
c. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
d. redigere ed approvare il bilancio preventivo;
e. redigere la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dei Soci Fondatori;
f. proporre all’Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti;
g. stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell’ente e coprire le spese operative della Fondazione;
h. stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione e collaborare attivamente alla raccolta di fondi necessari per incrementare il patrimonio dell’ente ed a coprire le spese operative della Fondazione;
i. stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
j. approvare eventuali regolamenti interni della Fondazione;
k. assumere e licenziare personale a tempo indeterminato dirigenti, compreso il Direttore Generale;
l. conferire deleghe su materie particolari ed individuare i limiti di autonomia di spesa per il Direttore Generale per il normale svolgimento dell’attività.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente in via ordinaria, di norma, una volta ogni 3 (tre) mesi e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri componenti il Consiglio o l’Organo di controllo. Per la convocazione da effettuarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza, non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri.
Il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche mediante audio-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente e dagli altri partecipanti e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno nonchè visionare e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali requisiti, l’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede l’Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto, a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 15 – Direttore Generale
Il Direttore Generale collabora:
- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonchè al successivo controllo dei risultati;
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Direttore Generale, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.
Partecipa alle sedute degli Organi della Fondazione esprimendo pareri.
Secondo i criteri tecnico amministrativi stabiliti dal Consiglio provvede alla gestione del personale, anche dirigente e all’assunzione di dipendenti a progetto e/o comunque a tempo determinato.
Propone al Presidente l’assunzione di dipendenti e/o dirigenti a tempo indeterminato ed il licenziamento; predispone altresì budgets di spesa e programmi operativi che, sottopone al Consiglio di Amministrazione.
Sono altresì di competenza del Direttore Generale le seguenti competenze:
1. verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
2. firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
3. predisposizione del materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo;
4. ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dalla Presidenza.
Il Direttore risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16 – Organo di controllo e della revisione legale dei conti
La nomina dell’Organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2477 del codice civile. Anche se non ricorrano i casi di cui sopra, l’Assemblea dei Soci Fondatori può sempre decidere di nominare l’Organo di controllo o un revisore.
L’Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell’articolo 2477 del codice civile, salvo che i Soci Fondatori non decidano di nominare, quale Organo di controllo, un Collegio Sindacale. In tal caso quest’ ultimo sarà composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due membri supplenti. In ambedue i casi tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
L’Organo di controllo è nominato dall’Assemblea dei Soci Fondatori che ne stabilisce il compenso e dura in carica tre anni. L’Organo di controllo, salvo diversa disposizione dell’Assemblea dei Fondatori, è investito anche della revisione legale ed esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul bilancio consuntivo e sul bilancio di previsione. Delle adunanze dovrà essere redatto verbale da trascriversi nell’apposito libro.
L’Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. Nel caso di nomina di un Organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le Società per azioni.
Articolo 17 – Comitato Scientifico
E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire il Comitato Scientifico quale Organo di alta garanzia scientifica e culturale della Fondazione e delle relative attività.
I componenti, da un minimo di tre a ventuno, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità del settore, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni fornite dai Fondatori.
Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico resta in carica per 3 (tre) esercizi, decadendo con il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Comitato convoca le riunioni di propria iniziativa o a richiesta della maggioranza dei membri.
Spetta al Comitato Scientifico:
a. proporre agli organi deliberanti della Fondazione ogni iniziativa che sia utile per il conseguimento degli scopi statutari;
b. esprimere parere su ogni altra iniziativa che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico potrà darsi un proprio regolamento sulla cui base organizzerà la propria attività.
Articolo 18 – Libri Verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci Fondatori devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale.
Articolo 19 – Destinazione degli utili
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonchè di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita della fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di enti non lucrativi che svolgano attività analoghe.
Articolo 20 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto i dall’ordinamento della Camera Arbitrale di Siena e secondo la normativa vigente tempo per tempo.
Articolo 21 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione dell’Assemblea dei Fondatori, ad altri Enti non lucrativi che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità e salva, diversa destinazione imposta dalla legge. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 22 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Approvato in data 27/04/2021